Impugnazione Patteggiamento: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una delle procedure più comuni nel sistema penale italiano per definire rapidamente un processo. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la ratifica del giudice, quali sono le possibilità di contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti dell’impugnazione patteggiamento, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo preclude la possibilità di rimettere in discussione la colpevolezza.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto che aveva presentato ricorso alla Suprema Corte avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. La condanna era relativa a un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990). Nel suo ricorso, l’imputato lamentava la mancata assoluzione e contestava la motivazione della pena applicata, sperando di ottenere un esito diverso dalla massima istanza giurisdizionale.
L’Impugnazione del Patteggiamento e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), evidenziando come le censure proposte dall’imputato non fossero consentite dalla legge in caso di patteggiamento. I giudici hanno sottolineato un aspetto cruciale di questo rito alternativo: l’accordo tra accusa e difesa sulla pena da applicare ha conseguenze processuali ben precise.
In particolare, l’accordo esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato. Di conseguenza, la sentenza che ratifica il patteggiamento non necessita di una motivazione complessa sui fatti, ma è sufficiente che contenga una sintetica descrizione del fatto (anche desumibile dal capo d’imputazione), l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Il ruolo del giudice che accoglie la richiesta non è quello di condurre un’istruttoria dibattimentale, ma di effettuare un controllo di legittimità sull’accordo. Questo controllo si articola su tre punti fondamentali:
1. Assenza di cause di proscioglimento immediato: Il giudice deve verificare che dagli atti non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale (ad esempio, se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato).
2. Correttezza della qualificazione giuridica: Il giudice deve assicurarsi che il reato contestato sia stato correttamente inquadrato dal punto di vista legale.
3. Congruità della pena: La pena concordata deve essere ritenuta giusta ed equa in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente svolto queste verifiche, dando atto che non emergevano cause di proscioglimento e che la pena finale – risultato del bilanciamento tra attenuanti generiche e un’aggravante specifica – era congrua. Pertanto, secondo la Cassazione, la sentenza era “incensurabile” e l’impugnazione patteggiamento proposta era priva di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: scegliere la via del patteggiamento è una decisione strategica con implicazioni definitive. L’imputato che accetta questo rito rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità in cambio di uno sconto di pena. L’eventuale impugnazione successiva non potrà essere utilizzata per riaprire la discussione sulla colpevolezza o per ottenere un’assoluzione “nel merito”. I motivi di ricorso sono limitati a specifici vizi di legittimità, come un errore del giudice nel suo controllo formale o un’errata applicazione di norme procedurali. La scelta del patteggiamento, quindi, deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, con la piena consapevolezza che, una volta omologato, l’accordo diventa quasi inscalfibile.
È possibile contestare la propria colpevolezza dopo aver accettato un patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza, l’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. Una volta che la sentenza recepisce tale accordo, non è più possibile rimettere in discussione la colpevolezza e chiedere l’assoluzione nel merito.
Quali controlli effettua il giudice prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice deve verificare principalmente tre aspetti: che non emergano dagli atti cause evidenti di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), che la qualificazione giuridica del reato sia corretta e che la pena concordata tra le parti sia congrua.
Per quali motivi un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se propone censure non consentite dalla legge, come la contestazione dei fatti o della responsabilità penale. L’impugnazione è possibile solo per vizi di legittimità, come errori procedurali o un errato controllo da parte del giudice sull’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell’imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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Il Presidente