Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5896 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, natO a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2022 del GIP presso TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Gip presso il Tribunale di PALERMO ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati ascritti (capo a) e b) artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1 cod. pen.), oltre alla sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione all’art. 29 cod. pen.
n
avendo il giudice applicato la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in assenza di accordo tra le parti.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di violazione di legge per avere il giudice disposto la sanzione accessoria ai sensi dell’art. 29 cod. pen.
In tal senso occorre ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti ( Sez.4, n. 48556 bdel 14/11/2023, Cappellaro, Rv. 285426-01). Si è su questo tema precisato che, con principio che si ritiene applicabile al caso in esame, a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.), non sono proponibili ripensamenti o proposizioni di asseriti vizi di volontà o di intelligenza, irrilevanti se no traducono in censure di nullità, per le quali vige peraltro il principio di tassativi che regola la materia delle nullità processuali.
È pertanto inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento per asseriti vizi di intelligenza da parte dell’imputato della conseguente applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 54580 del 19/09/2018, Sentimenti, Rv. 274505-01).
Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
N
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2024.