Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con il G.i.p. del Tribunale di Torino il 30 marzo 2023 ha applicato allo stesso, imputato di nume reati di furto consumato aggravato di automobili e di un fatto di ricettazione, commessi settembre ed ottobre 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali lamenta violazione di legge (entr motivi) e vizio di motivazione (il secondo): in particolare, con il primo censura la co qualificazione giuridica di alcuni tra i fatti contestati, segnalando la non corretta appli degli artt. 129 cod. proc. pen. e 624-625 cod. pen.; con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 546, 12 cod. proc. pen., con particolare riferimento al capo E) (unico fatto di ricettazione tra tant
2.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La doglianza in tema di qualificazione non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospetta nell’accordo delle parti e recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è ma sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto, sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Ne 215825; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), tuttavia, le parti che son pervenute all’applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittim questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato la qualificazione giuridica risultante dall’imputazione. L’accusa, infatti, come giuridica qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongru (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 d 29/01/2008, COGNOME ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc Obiapuna, Rv. 228047). E si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla lu delle informazioni che si traggono dalla sentenza impugnata.
Inoltre, quanto alla lamentata violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., deve rammentar che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazi della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negozi con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotes richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagNOME da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la pos applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contr una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dal legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270), enunciazione che si rinviene nella sentenza impugnata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cor Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente a pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.