Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Ribadisce i Limiti Tassativi del Ricorso
L’impugnazione patteggiamento rappresenta un tema cruciale nel diritto processuale penale, poiché definisce i confini entro cui un imputato, dopo aver concordato la pena, può ancora contestare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante chiarificazione su questo punto, confermando l’orientamento restrittivo introdotto dalla riforma legislativa. La decisione sottolinea che, una volta scelta la via del patteggiamento, le possibilità di appello sono limitate a vizi di legittimità specifici, escludendo qualsiasi rivalutazione nel merito dei fatti.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati dal Tribunale, a seguito di richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a una pena di cinque anni di reclusione e 3.600,00 euro di multa. Le accuse erano gravi: detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nonostante l’accordo sulla pena, entrambi gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro doglianza si concentrava su un aspetto prettamente fattuale: sostenevano che il giudice di merito avesse omesso di valutare correttamente la circostanza che il luogo dove erano state rinvenute le armi non fosse nella loro esclusiva disponibilità, criticando inoltre il mancato accertamento della condotta concreta da loro tenuta.
I Rigidi Limiti all’Impugnazione Patteggiamento
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha delimitato in modo netto i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico dei giudizi di impugnazione, conferendo maggiore stabilità alle sentenze concordate tra le parti. Il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi che attengono alla legalità della procedura e della pena, e non alla valutazione delle prove. I casi ammessi riguardano:
1. La mancata corretta espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, analizzando i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili. I giudici hanno evidenziato che le censure sollevate dagli imputati non rientravano in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le contestazioni relative alla mancata valutazione della disponibilità del luogo del ritrovamento delle armi e alla genericità della condotta sono, a tutti gli effetti, critiche che attengono al merito della vicenda e alla valutazione delle prove. Questo tipo di doglianza è precluso a chi sceglie il rito del patteggiamento, poiché con l’accordo sulla pena si accetta implicitamente la ricostruzione dei fatti come prospettata dall’accusa, rinunciando a contestarla nel merito. La Suprema Corte ha inoltre specificato che è inammissibile anche il motivo con cui si deduce l’omessa valutazione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), quando tale valutazione richiederebbe un’indagine sui fatti che esula dal controllo di legalità.
Le Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate difese. Chi opta per questo rito speciale ottiene uno sconto di pena ma, come contropartita, perde la possibilità di contestare l’accertamento dei fatti in un successivo grado di giudizio. L’impugnazione patteggiamento rimane uno strumento a disposizione della difesa, ma solo per denunciare errori di diritto ben definiti e non per tentare di riaprire una discussione sul merito della colpevolezza. Questa pronuncia serve da monito: la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza delle sue conseguenze e delle limitate vie di impugnazione che ne derivano.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle prove fatta dal giudice?
No, la sentenza di patteggiamento non può essere impugnata per motivi che riguardano la valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorso è limitato a specifici vizi di legalità.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., sono esclusivamente: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 16/07/2025, con la quale ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata loro applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per i delitti di detenzione illecita di armi, spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione;
considerato che entrambi gli imputati, con distinti ricorsi tra loro perfettamente sovrapponibili, censurano la sentenza per l’omessa valutazione della circostanza secondo cui il luogo in cui sono state rivenute le armi non era nella esclusiva
4/ft
disponibilità dei prevenuti e per l’omesso accertamento della concreta condotta da essi tenuta;
considerato che l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano le censure sollevate dai ricorrenti risultando altresì inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduce l’omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/10/2025