Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATO udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che, a norma degli artt. 444 e seguent proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in ordine a rapina aggravata, lesioni e ricettazione, in continuazione tra loro, ordinando la confisca di per equivalente del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui l’imputato NOME NOME giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risult titolare, o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al propr dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
L’illegalità della pena, in quanto “sbagliato il calcolo della pena finale di anni tr sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa”, per essere eccessiva la pena base di anni sette reclusione ed euro 1.500,00 di multa indicata per il più grave reato di rapina di cui al capo “errato” anche l’aumento della pena in continuazione;
L’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo B, trattandosi “di un f violenza sulle cose e non rapina”;
L’omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. pur n essendo stati individuati gli autori dei fatti contestati;
L’illegittimità della confisca dei beni rinvenuti nella sua abitazione “in quanto famiglia che erano nel suo possesso che vale titolo”.
Fissata l’udienza camerale per la decisione, la difesa del ricorrente ha avanzato richi di trattazione orale, che è stata disattesa in quanto il rito di cui al primo comma dell’ cod. proc. pen. prevede un giudizio sulle richieste del P.G. e sulle memorie delle parti “sen partecipazione del procuratore generale e dei difensori”.
Il AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta del 10 gennaio 2024, ha chi dichiararsi l’inammissibiltà del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra que consentiti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., che limita l’impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all’espressione di volontà dell’imputato, al d correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena.
Nessuna di tali ipotesi ricorre nella fattispecie in esame.
La pena base per il reato di rapina aggravata, determinata in anni sette ed euro 1.500, di multa, definita “eccessiva” dal ricorrente, non può per questo ritenersi illegale, attesa edittale della reclusione da sei a venti anni e della multa da 2.000,00 a 4.000,00 euro pre dall’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., né il ricorrente ha interesse a far valere la determina di una pena base perfino inferiore a quella di legge.
Ridotta tale pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa pe riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche gli aumenti per la continuazio con i reati di cui ai capi D, E, ed F, fino ad anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 1.5 di multa, sono inferiori al limite del triplo fissato per la continuazione dall’art. 81 cod. come la riduzione per il rito rispetta i parametri dell’art. 444 cod. proc. pen.
La possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo l’er qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, inoltre, è limitata ai soli casi manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e sen margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (S 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di spec
essendo stata contestata all’COGNOME ed ai COGNOME la violenza fisica esercitata sulla persona off afferrata per il collo e fatta cadere per terra, al fine di sottrargli l’orologio ed il borsel
E’ inammissibile anche il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di violazione di legg la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen verifica peraltro effettuata con ampia motivazione nel caso di specie – atteso che questo no rientra tra le ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate dall’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., dinanzi citate. (Sez. F -, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761).
Inammissibile, infine, è il tema di ricorso concernente l’applicazione della misura di sicure della “confisca dei beni rinvenuti a casa dell’COGNOME“, atteso che deve ritenersi “illegale” la m di sicurezza disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per applicazione (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019 Rv. 274946) e tale non può ritenersi la confisc del profitto dei reati in contestazione, riconosciuto a pag. 10 della sentenza impugnata ne orologi ed altri beni di lusso rinvenuti a seguito di perquisizione nell’abitazione del ricorr ordine al cui possesso, peraltro, lo stesso non ha dato giustificazione.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Cor cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della som di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il