Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3055 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3055 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 24/12/1991
avverso la sentenza del 09/07/2024 del GIP presso il TRIBUNALE di FERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il G.i.p. presso il Tribunale di fermo ha applicato nei confronti di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., su richiesta dello stesso e con l’accordo del Pubblico ministero, escluso l’aumento per la recidiva e ritenuta più grave la contestazione ex art. 640 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione con il reato di cui all’art. 494 cod. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. COGNOME Erronea qualificazione giuridica del fatto derivante dalla violazione dei principi di specialità e consunzione di cui all’art. 15 cod. pen.; la condotta di sostituzione di persona costituisce l’essenza del raggiro e doveva essere ricompresa nel delitto di truffa.
2.2. GLYPH Difetto di motivazione quanto al riconoscimento ed applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma secondo n. 2 e 2-bis, cod. pen.; la circostanza aggravante è stata riconosciuta sulla base di una motivazione a contenuto oggettivizzante.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondato.
In tal senso, si deve ribadire ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’impugnabilità della pronuncia è limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti. Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01). Nel caso in esame difatti il ricorrente pur richiamando violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e mancato assorbimento di fattispecie, oltre che quanto al regime circostanziale, si limita di fatto a contestare genericamente la motivazione in ordine all’accordo esplicitamente raggiunto tra le parti quanto alla volontà di giungere ad una applicazione della pena quanto ai fatti ascritti.
2. Ancora occorre ricordare che, come osservato da questa Corte, è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 27984201; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che l’odierno ricorrente intenda con il motivo del tutto genericamente proposto e formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione – rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d’imputazione e il suo
significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2024.