Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2016 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2016 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per vari reati, tra i quali quelli di cui detenzione di cocaina e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990), censurando l’omessa riqualificazione della detenzione di cocaina ai sensi del comma 5 del medesimo art 73.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione in caso di erronea qualificazione giuridica del fatto. Per tale deve intendersi, però, solo quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di eventuali errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).
Peraltro, il ricorso neppure indica le ragioni di una tale diversa qualificazione.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° dicembre 2025.