Impugnazione Patteggiamento: Quando si Può Contestare la Qualificazione del Reato?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire rapidamente la posizione di un imputato. Tuttavia, l’accordo sulla pena non preclude in assoluto la possibilità di contestare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18858/2024) chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile l’impugnazione patteggiamento, specialmente quando l’oggetto della doglianza è l’errata qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Bari. L’imputata era stata accusata del delitto di furto, aggravato dall’aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (la cosiddetta minorata difesa, art. 61 n. 5 c.p.).
Nello specifico, l’aggravante era stata contestata in relazione all’età avanzata della vittima, una persona di settantasette anni. Il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’età della persona offesa, di per sé, non fosse sufficiente a integrare l’aggravante della minorata difesa, contestando quindi la correttezza della qualificazione giuridica del reato sulla quale si era formato l’accordo con il Pubblico Ministero.
La Questione Giuridica: I Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Il nucleo della questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte riguarda i limiti di deducibilità in Cassazione dell’erronea qualificazione del fatto in una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso è consentito solo per specifici motivi, tra cui proprio l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
La giurisprudenza, tuttavia, ha interpretato questa norma in modo restrittivo. Non ogni presunto errore di qualificazione giuridica può aprire le porte al giudizio di legittimità. L’accordo tra le parti, che è alla base del patteggiamento, esonera l’accusa dall’onere di provare pienamente i fatti e implica una sorta di accettazione della qualificazione proposta. Pertanto, per superare questo ‘sbarramento’, l’errore deve possedere caratteristiche di particolare evidenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo all’orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che la deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto. Un errore è ‘manifesto’ quando risulta palese ed evidente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza necessità di complesse analisi o di valutazioni di merito che sono precluse in sede di legittimità e, a maggior ragione, nel contesto di un patteggiamento.
Nel caso di specie, la contestazione dell’aggravante della minorata difesa basata sull’età della vittima non integrava un errore manifesto. Si trattava, piuttosto, di una critica a una valutazione di diritto che non appariva palesemente errata. La Corte ha ricordato che, con il patteggiamento, la sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto e con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica. Di conseguenza, il vizio denunciato dal ricorrente è stato ritenuto insussistente, poiché non rientrava nella categoria dell’errore palese e incontrovertibile.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma un principio fondamentale: l’impugnazione patteggiamento per vizi legati alla qualificazione giuridica del reato è un’ipotesi eccezionale. L’accordo tra accusa e difesa cristallizza una determinata ricostruzione giuridica, che può essere messa in discussione solo di fronte a un errore macroscopico, evidente ictu oculi. Qualsiasi contestazione che implichi una rivalutazione degli elementi di fatto o un’interpretazione alternativa della norma, per quanto plausibile, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questa pronuncia ribadisce la natura deflattiva del patteggiamento e la stabilità degli accordi raggiunti, limitando il sindacato della Cassazione a violazioni di legge di immediata percezione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’impugnazione è ammessa solo nei casi di ‘errore manifesto’, cioè un errore che risulta evidente dalla semplice lettura del provvedimento, senza necessità di ulteriori valutazioni.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per errore manifesto si intende un errore palese, indiscutibile e immediatamente riconoscibile, che non richiede un’analisi approfondita o una diversa valutazione delle prove. Non rientrano in questa categoria le semplici divergenze interpretative sulla corretta applicazione di una norma.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, Euro 4.000,00).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/202 ( 4 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari ha disposto l’applicazione di pena, a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME, imputata del delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Acquaviva dell Fonti il 24 gennaio 2024), recependo l’accordo nel suo interesse raggiunto con il Pubblic Ministero.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, denunciando, con un solo motivo, l’errata qualificazione giuridica del fatto in relazione alla circostanza aggra di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., non potendosi ritenere di per sé integrata l’aggravante minorata difesa in riferimento ad una vittima avente un’età di settantasette anni.
Il ricorso è inammissibile.
La deducibilità in cassazione dell’erronea qualificazione del fatto, siccome operata da sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguen inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME Jamal’ Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, COGNOME, Rv. 272619).
Già prima dell’introduzione dell’art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. pr pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con un succinta descrizione del fatto e con l’affermazione della correttezza della qualificaz giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti il vizio dedotto deve ritenersi insussistente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024