Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42543 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA, contro la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia del 20.6.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20.6.2024 il Tribunale di Brescia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, e che aveva acquisito il consenso del PM, ha applicato ad NOME COGNOME, in relazione ai fatti di tentata rapina aggravata a lui ascritti, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 700 di multa;
ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo l’erronea qualificazione del fatto e difetto di motivazione: rileva che il giudice si è limitato a
condividere, ritenendola corretta, la qualificazione giuridica del fatto come operata nella contestazione senza motivare e senza fornire una adeguata spiegazione dell’iter logico che lo ha condotto alla decisione.
3 li ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, GLYPH COGNOME GLYPH Amine, GLYPH Rv. 279761 GLYPH 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 278337 – 01).
Il ricorso deduce, invero, l’errata qualificazione giuridica del fatto, senza tuttavia, evidenziare quale avrebbe dovuto essere il suo corretto inquadramento viziando, perciò, il ricorso di assoluta genericità; per altro verso, il ricorso è comunque inammissibile proponendo in questa sede una questione non consentita essendo appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24.10.2024