Limiti all’Impugnazione Patteggiamento: La Cassazione Fa Chiarezza
L’impugnazione patteggiamento è un tema di grande rilevanza pratica, specialmente alla luce delle modifiche legislative che ne hanno ristretto l’ambito. Con l’ordinanza n. 38071 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, confermando un orientamento ormai consolidato. La pronuncia offre spunti essenziali per comprendere quando un ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Caso: Ricorso Contro un Patteggiamento per Droga
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Cremona. La pena era stata concordata in relazione a reati previsti dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990).
L’unico motivo di ricorso sollevato dalla difesa era la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado. In particolare, si contestava il fatto che il GIP non avesse adeguatamente verificato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Impugnazione Patteggiamento e i Nuovi Limiti Normativi
Il cuore della questione risiede nelle modifiche introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), che ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa norma ha limitato in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. In sostanza, l’appello è consentito solo per specifiche violazioni di legge, e non per contestare la valutazione del giudice sulla colpevolezza quando vi è stato un accordo tra le parti.
La Corte di Cassazione, nel suo provvedimento, richiama proprio questa disposizione per giustificare la sua decisione, allineandosi alla giurisprudenza precedente.
La Decisione della Corte: Inammissibilità De Plano
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una discussione in udienza (la cosiddetta inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.).
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra nel novero dei motivi di ricorso consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta di accedere al rito del patteggiamento implica una forma di rinuncia a contestare l’accusa nel merito. Di conseguenza, non è più possibile, in sede di impugnazione, sollevare questioni che avrebbero dovuto essere valutate prima dell’accordo sulla pena.
Citando propri precedenti (Sez. 2, n. 4727/2018 e Sez. F, n. 28742/2020), la Cassazione ha sottolineato che la riforma del 2017 ha volutamente circoscritto l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a vizi specifici, escludendo censure generiche sulla motivazione o sulla valutazione di merito. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità alle sentenze concordate.
Le conclusioni
La decisione si conclude, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, con la condanna del ricorrente. Non emergendo ragioni per un esonero, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che l’accesso al patteggiamento deve essere una scelta ponderata, poiché le successive possibilità di impugnazione sono estremamente limitate e un ricorso fondato su motivi non ammessi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non abbia verificato la possibilità di prosciogliere l’imputato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma introdotta dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., questo motivo di ricorso non è più consentito e rende l’impugnazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze se si propone un ricorso per cassazione per motivi non consentiti dalla legge contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
La riforma del 2017 (legge Orlando) ha cambiato le regole per l’impugnazione del patteggiamento?
Sì. La legge n. 103 del 2017 ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha limitato in modo tassativo i motivi per i quali è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, escludendo la possibilità di contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONA
elate – avvise – al 4 e – Parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Cremona ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 cod.proc.pen., in relazione ai reati previstì dall’art.73, comma 1 e 4, d.P. ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazion all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai s dell’art. 129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissíbile ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduc il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cau proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità de pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indica con conseguente dovere della Corte di dichiarare l’inammissibilità de plano ai sensi del citato art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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