Impugnazione Patteggiamento: i Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i confini entro cui è possibile procedere con l’impugnazione patteggiamento, dichiarando inammissibile un ricorso fondato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Como. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90). La difesa ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta “omessa motivazione in punto di determinazione della pena”. In sostanza, si contestava che il giudice di merito non avesse spiegato adeguatamente le ragioni alla base della quantificazione della pena concordata tra le parti.
Limiti all’Impugnazione Patteggiamento: l’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per limitare i ricorsi meramente dilatori, elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. A differenza delle sentenze ordinarie, per le quali i motivi di ricorso sono più ampi (art. 606 c.p.p.), l’impugnazione patteggiamento è consentita solo per questioni di stretta legalità, quali:
* Espressione della volontà dell’imputato: vizi relativi al consenso prestato.
* Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: quando il giudice decide su qualcosa di diverso da quanto concordato.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
La norma mira a stabilizzare l’accordo tra accusa e difesa, consentendo un controllo di legittimità solo su vizi essenziali e non sulla valutazione discrezionale del giudice, come quella sulla congruità della pena, che è insita nell’accordo stesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto il motivo sollevato dalla difesa – l’omessa motivazione sulla determinazione della pena – non rientra in alcuno dei casi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. I giudici hanno sottolineato che la nuova disciplina delimita chiaramente l’ambito del controllo di legalità, escludendo censure generiche o che attengono al merito della quantificazione della pena, già oggetto di accordo tra le parti. Il ricorso è stato quindi considerato esperito per ragioni “non più consentite dalla legge”.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La decisione della Corte comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso determina la definitività della sentenza di patteggiamento. In secondo luogo, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, anche attraverso i mezzi di impugnazione, deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. L’impugnazione patteggiamento è uno strumento eccezionale, da utilizzare solo in presenza di vizi specifici e legalmente riconosciuti, pena l’inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo addotto, ovvero la presunta omessa motivazione sulla determinazione della pena, non rientra nell’elenco dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In base alla decisione esaminata, la persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/01/1988
avverso la sentenza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15694/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza n. 447/2025, c cui il Tribunale di Como ha applicato in data 10/04/2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art.73 d. P.R. 309/90, è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativame indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione del volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualific giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale n partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 26 settembre 2025 Il Con GLYPH re estensore
Il Presidente