Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
Fermo; avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.11.2024 il GIP del Tribunale di Fermo, su richiesta del difensore di fiducia, munito di procura speciale, e con il consenso del PM, ha applicato a NOME COGNOME, in relazione ai fatti di tentata rapina impropria aggravata, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. ben. e 53 e ssgg. I. 689 del 1981, da n. 974 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la RAGIONE_SOCIALE Porto San Giorgio;
ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del difensore che deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione: sottolinea, infatti, come l’accordo sulla pena debba essere oggetto di un rigoroso controllo da parte del giudice che deve verificare, tra ‘altro, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dando conto, con motivazione congrua, dell’esercizio di tale potere-
dovere, quale espressione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, sottr potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti.
3 Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipot esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando particolare, l’omessa verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimen art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME Amine, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 27833 – 01).
Con il presente ricorso la difesa deduce, invero, l’errata qualificazione giuridic fatto, senza tuttavia, evidenziare quale avrebbe dovuto essere il suo cor inquadramento viziando, perciò, il ricorso di assoluta genericità; per altro verso, il è comunque inammissibile proponendo in questa sede una questione non consentita essendo appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deduc ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabi palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (c Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 01
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, 4 Rv. 2$3023 – 0.1). 91;A:i/Ad/kik GLYPH 4D-UA
4. L’inammissibilità dei ricorsi omporta la co danna dei ricorre ti al pagame RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così è deciso, 17/01/2025