Impugnazione Patteggiamento: Quando è Ammessa? La Cassazione Fissa i Paletti
L’impugnazione del patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Non ogni doglianza può aprire le porte a un nuovo esame della sentenza. Con l’ordinanza n. 16540 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i limiti tassativi entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta, chiarendo che le critiche generiche sulla motivazione della sanzione non rientrano tra i motivi validi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lodi. La condanna, concordata tra le parti, prevedeva una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre a 18.000 euro di multa, per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione della sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione del Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo esplicito e restrittivo i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto così garantire la stabilità di un accordo processuale che ha effetti deflattivi sul sistema giudiziario. I motivi ammessi sono esclusivamente:
* Vizi nella formazione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o non liberamente espresso).
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato inquadrato in modo sbagliato).
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata (se la sanzione è contraria alla legge o eccede i limiti edittali).
Qualsiasi motivo di ricorso che esuli da questo elenco è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato che la doglianza del ricorrente non rientrava in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis. Contestare la motivazione sulla quantificazione della pena, definendola generica e assertiva, non equivale a lamentarne l'”illegalità”. Si tratta, infatti, di una critica sul merito della valutazione del giudice, che nel patteggiamento è vincolata all’accordo delle parti e non è sindacabile se non nei limiti sopra indicati.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un altro elemento decisivo: la sopravvenuta rinuncia all’impugnazione da parte dello stesso ricorrente. Questo atto, di per sé, è sufficiente a determinare l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, applicando l’articolo 610, comma 5 bis, del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità rafforzata e può essere messa in discussione solo per vizi gravi e specificamente previsti dalla legge. Non è una porta aperta a ripensamenti o a critiche generiche sull’adeguatezza della pena concordata. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questa ordinanza serve come un chiaro monito: la scelta del patteggiamento è un passo ponderato le cui conseguenze sono, nella maggior parte dei casi, definitive e non più rinegoziabili attraverso l’impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla pena?
No, secondo la Corte, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra i quali non rientra il generico vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti dalla legge sono esclusivamente quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16540 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI
dato avviso alle parte,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di motivaz alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni 3, mesi 4 d ed euro 18.000 di multa), emessa il 22 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Lodi, i al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accert marzo 2023 in Cavenago D’Adda.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 4 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo p attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato ded motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in termini palesemente generici e a
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, e tanto anche in ragione della sopravvenuta rinuncia all’im con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese process versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.