Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32215 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32215 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il 22/05/1964
avverso la sentenza del 12/02/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto cui all’art. 385, cod. pen., denunciando un vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen..
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
A norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza».
Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.