Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46612 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 23515/23 COGNOME + 1 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (sentenza di applicazione pena per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per entrambi gli imputati);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nell’interesse di entrambi gli imputati (ricorsi AVV_NOTAIO), attinente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo de provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico;
che, in particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252);
Ritenuto che è altresì generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il motivo dedotto nell’interesse del solo COGNOME NOME (ricorso AVV_NOTAIO) con cui si denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, infine, che è manifestamente infondato anche il motivo comune relativo alla confisca (ricorso AVV_NOTAIO), pur dovendosi ricordare che
che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull’esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell’imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358);
Ritenuto che la censura proposta dai ricorrenti sulla confisca delle somme di denaro trovate nella loro disponibilità, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall’attività illecita oggetto dell’accertamento e sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza;
che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023