Impugnazione Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti sul vizio di motivazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazione del patteggiamento, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea come non sia ammesso un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione riguardo la determinazione della pena, quando questa sia frutto di un accordo e non presenti profili di illegalità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Tre individui, condannati con sentenza di applicazione pena (patteggiamento) dal Tribunale di Como per concorso in un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (artt. 110 c.p. e 73, comma 4, D.P.R. 309/1990), hanno presentato un ricorso congiunto in Cassazione.
Il nucleo della loro doglianza risiedeva in un presunto vizio di motivazione. A loro dire, il giudice di merito avrebbe errato nella determinazione della pena, violando i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. Sostanzialmente, i ricorrenti non contestavano l’accordo raggiunto sulla pena, ma il modo in cui il giudice aveva motivato la sua adeguatezza.
La questione dell’impugnazione del patteggiamento
Il patteggiamento è un rito premiale che si fonda su un accordo tra accusa e difesa. L’imputato, in sostanza, rinuncia al dibattimento in cambio di uno sconto di pena. La sentenza che ne deriva ha una natura particolare: non accerta la colpevolezza attraverso un processo completo, ma ratifica l’accordo raggiunto, verificandone la correttezza giuridica e la congruità della pena pattuita.
Proprio per questa sua natura ‘negoziale’, i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata sono molto più ristretti rispetto a una sentenza ordinaria. Il legislatore ha inteso evitare che il patteggiamento, nato per deflazionare il sistema, venisse poi svuotato di efficacia da un’eccessiva litigiosità successiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La motivazione dei giudici è netta e si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il punto centrale della decisione è che, nel contesto di un patteggiamento, non è possibile dedurre come motivo di ricorso per cassazione un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. La ragione è semplice: la pena inflitta non è il risultato di una valutazione autonoma e discrezionale del giudice, ma è la conseguenza diretta dell’accordo tra le parti.
La Corte specifica che il controllo del giudice è limitato alla verifica che la pena concordata non sia ‘illegale’, cioè che non violi i limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o altre disposizioni imperative. Nel caso di specie, la pena base concordata (due anni e tre mesi di reclusione e seimila euro di multa), poi ridotta per la scelta del rito, era perfettamente legale e rientrava nei parametri normativi. Pertanto, lamentare una presunta violazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. (che guidano il giudice nella commisurazione della pena in un processo ordinario) è un’argomentazione non pertinente in sede di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cruciale: la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione solo per motivi molto specifici, tra cui non rientra la critica alla motivazione sulla congruità della pena concordata. L’accordo processuale cristallizza la sanzione, e il sindacato del giudice (prima di merito, poi di legittimità) si arresta alla soglia della legalità della pena stessa. Chi sceglie il rito del patteggiamento accetta la pena proposta, e non può, in un secondo momento, rimetterla in discussione contestando le argomentazioni del giudice che ha semplicemente ratificato quell’accordo. Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che la motivazione sulla pena è insufficiente?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito impugnare una sentenza di applicazione pena per vizi di motivazione relativi alla quantificazione della sanzione, poiché questa deriva da un accordo tra le parti e non da una valutazione discrezionale del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, come stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Quando una pena patteggiata può essere considerata ‘illegale’ e quindi impugnabile?
Una pena può essere considerata illegale, e quindi la sentenza può essere impugnata, quando, ad esempio, non rispetta i limiti minimi o massimi previsti dalla legge per quel reato, oppure quando viene calcolata in modo errato in violazione di norme procedurali o sostanziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33187 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti con comune atto di impugnazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in rubrica devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando ai ricorrenti, inficia la determinazione della pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all’art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misur convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice