Impugnazione Patteggiamento: Quando un Errore di Calcolo Non Rende la Pena Illegale
L’istituto del patteggiamento è uno strumento cruciale per l’efficienza del sistema giudiziario, ma quali sono i limiti alla sua revisione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini dell’impugnazione patteggiamento, chiarendo la differenza fondamentale tra un errore di calcolo della pena e una ‘pena illegale’. Questo principio, sancito dalla riforma del 2017, restringe notevolmente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale, con la quale due imputati venivano condannati, tramite patteggiamento, per il reato di concorso in rapina. La pena concordata era di 1 anno e 9 mesi di reclusione, oltre a una multa.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso era un presunto errore nel calcolo della pena, specificamente una non corretta applicazione dell’articolo 69 del codice penale, che disciplina il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte sull’Impugnazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘palesemente inammissibile’. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, come modificate dalla Legge n. 103 del 2017.
La Riforma del 2017 e i Nuovi Limiti al Ricorso
La cosiddetta ‘Riforma Orlando’ ha introdotto un cambiamento significativo: per le richieste di patteggiamento presentate dopo il 3 agosto 2017, la possibilità di impugnare la sentenza è stata drasticamente limitata. Il ricorso è consentito solo per motivi specifici:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli generali previsti dall’art. 606 c.p.p., non è più ammesso.
Errore di Calcolo vs. Pena Illegale
Il punto centrale della decisione della Corte è la distinzione tra un mero ‘errore di calcolo’ e una ‘pena illegale’. Il Procuratore lamentava un errore nel bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, la Corte ha osservato che i giudici di merito erano partiti da una pena base legale (sei anni di reclusione e 2000 euro di multa) e avevano poi applicato le attenuanti ritenendole prevalenti. Sebbene il calcolo finale possa essere stato indicato in modo non perfetto, la pena applicata non è ‘illegale’.
Una pena è illegale solo quando non è prevista dalla legge per quel reato, o perché è di un genere diverso o perché supera i limiti massimi stabiliti. Un errore nel dosaggio della pena all’interno della cornice edittale non la rende illegale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità affermando che il motivo del ricorso presentato dal Procuratore Generale – la non corretta applicazione dell’art. 69 c.p. – non rientra in nessuna delle categorie ammesse dalla legge post-riforma. Non si trattava di un difetto di volontà, né di un’errata qualificazione giuridica, né tantomeno di una pena illegale.
Di conseguenza, il ricorso è stato presentato ‘per motivo non previsto dalla legge’, una causa di inammissibilità palese che non consente alla Corte di esaminare il merito della questione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento. Limitando l’impugnazione ai soli vizi sostanziali e gravi, il legislatore ha inteso deflazionare il carico della Cassazione e rendere più rapida e certa la definizione dei procedimenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le contestazioni relative al calcolo della pena devono essere sollevate e risolte prima della ratifica del patteggiamento, poiché lo spazio per una revisione successiva è ormai estremamente ridotto.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nel calcolo della pena?
No, secondo questa ordinanza, un semplice errore nel calcolo della pena derivante dal bilanciamento delle circostanze non rientra tra i motivi di ricorso ammessi, poiché non configura una ‘pena illegale’ ai sensi della L. n. 103/2017.
Cosa si intende per ‘pena illegale’ ai fini dell’impugnazione del patteggiamento?
Una pena è ‘illegale’ quando non è prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato, sia per genere (es. una sanzione pecuniaria invece di quella detentiva) sia per misura (es. una pena superiore al massimo previsto dalla legge). Un errore di calcolo all’interno dei limiti edittali non la rende illegale.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017?
Il ricorso è limitato a motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Procedimento deciso de plano
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani che, in data 26.9.2023, ha applicato a NOME NOME e ad NOME, per il reato di concorso in rapina, la pena di anni 1 e mesi 9 di recl. ed € 593,00 di multa, deducendo non corretta indicazione della pena per violazione del disposto dell’articolo 69 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché la pena può essere stata non correttamente indicata ma non è illegale perché sono partiti dalla pena di anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa e hanno ritenuto le concesse attenuanti in termini di prevalenza.
La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall’art. 60 ma limitatamente a motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de fatto e, infine, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 19/12/2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
– ,2