Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24153 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24153 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Albania il 21 ottobre 1985;
avverso la sentenza n. 77/24 del Tribunale di Urbino del 18 giugno 2024;
letti gli atti di causa, sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Urbino, con sentenza pronunziata in data 18 giugno 2024, applicava a COGNOME, imputato per una ampia serie di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, relativi sia all’avvenuto acquisto, finalizzato alla successiva cessione a terzi, che a svariati episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, essendo stati unificati tutti i reati in contestazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, concordata fra la difesa dei prevenuto, legittimata dall’essere portatrice di procura speciale al riguardo, ed il rappresentante del Pubblico ministero, di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euri 13.000,00 di multa.
A tale sanzione il Tribunale urbinate aggiungeva la previsione della misura di sicurezza della confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati contestati, determinato nella misura di 19.850,00 euri.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando due motivi di impugnazione; il primo avente ad oggetto la ritenuta incongruità, essendo stata essa applicata in eccesso, della pena a carico del prevenuto; il secondo relativo al vizio di motivazione in punto di determinazione del profitto dei reati contestati e, pertanto, dell’ammontare del valore della somma di danaro oggetto di confisca.
Alla udienza del 6 dicembre 2024, alla quale il procedimento originato dalla impugnazione del Subashi era stato chiamato nelle forme previste dall’art. 611, comma 5-bis, cod. proc. pen., quindi senza formalità, il procedimento è stato rimesso a nuovo ruolo sulla base del rilievo che oggetto del ricorso non era solamente la statuizione assunta previo accordo fra le parti ma anche la confisca che non aveva formato oggetto di alcun precedente negozio processuale e la cui impugnazione, pertanto, non era suscettibile di essere trattata nelle forme cosiddette de plano.
L’intero ricorso è stato, quindi, trattato alla odierna udienza nelle ordinarie forme camerati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, in relazione ad entrambi in motivi di cui esso si compone, inammissibile.
In relazione al primo di essi, avente ad oggetto la individuazione della pena applicata all’imputato / osserva il Collegio che, trattandosi di sanzione la cui determinazione è stata oggetto di accordo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il motivo di ricorso – con il quale si censura la scelta del Tribunale Urbino di ritenere i termini di tale accordo, per ciò che attiene all individuazione della entità della pena e ad alla sua valutazione in merito alla sua congruità, correttamente formulati dai paciscenti – è inammissibile.
Infatti, a tenore dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in caso dì sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione avverso di essa solo ove l’impugnazione concerna l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione fra la richiesta di pena concordata e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o, infine la illegalità della pena o della misura di sicurezza; si tratt fattispecie tutte esulanti rispetto a quella dedotta con il primo motivo d impugnazione, in cui la doglianza formulata dalla parte ricorrente, sebbene abbia ad oggetto il trattamento sanzionatorio, non ne censura la legalità ma esclusivamente la congruità rispetto ai reati oggetto di contestazione.
Manifestamente infondato è, altresì, il successivo motivo di impugnazione, concernente la pretesa carenza di motivazione in relazione alla disposta confisca del profitto dei reati oggetto di contestazione.
Si rileva, in primo luogo, che il ricorrente non ha in alcun modo formulato contestazioni in ordine al contenuto del decreto di sequestro preventivo che era stato disposto dal Gip del Tribunale di Urbino in data 28 settembre 2022 e che è stato espressamente richiamato nella sentenza impugnata quale fonte dimostrativa della natura di profitto dei reati contestati delle somme oggetto di ablazione.
In secondo luogo si rileva che non vi era da parte del Tribunale un obbligo di specifica motivazione in punto di quantum del profitto confiscabile, atteso che esso era inequivocabilmente ricavabile sulla base degli importi indicati nei diversi capi di imputazione contestati al Subashi, ed in relazione ai quali la sentenza di applicazione di pena ha riconosciuto la responsabilità del medesimo, nei quali sono indicati, laddove gli stessi rimandano a condotte di cessione prezzolata di sostanza stupefacente, specificamente gli importi conseguiti dal ricorrente a fronte di ciascuna delle “vendite” di sostanza stupefacente; operando, perciò, la sommatoria di tali importi si ottiene un valore non inferiore all’importo indicato in sentenza quale complessivo profitto
dei reati commessi e come tale oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 cod.
pen.
L’inammissibilità del presente ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2025
Il ConsigRere estensore
Il Presid