Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17278 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17278 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 6589/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 06/10/1985 NOME COGNOME nato il 18/01/1992 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si Ł chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., il GUP del Tribunale di Como ha applicato a NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME una pena, per concorso nei reati di cui agli artt. 23 legge n. 110/1975 (detenzione di due armi clandestine, di un caricatore e di munizionamento) e 648 cod. pen. (ricettazione degli stessi) e, quanto al COGNOME, anche per il reato di cui all’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di 130 involucri di cocaina, custoditi in parte sulla propria autovettura, in parte nella propria giacca, nonchØ di un quaderno e appunti relativi alla contabilità di attività di spaccio e la somma di euro 27.625,00, anch’essa provento dello spaccio) , disponendo altresì la confisca della minor somma di euro 10.217,50, siccome ritenuta provento dello spaccio, secondo le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di convalida, nonchØ dei fogli e del quaderno in sequestro, ritenuti costituire la contabilità di detta attività.
Avverso la sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorsi, con unico atto, formulando due motivi, con i quali, quanto al COGNOME ha dedotto l’illegalità della confisca del denaro e degli appunti, oltre a motivazione solo apparente, non avendo il giudice specificato la riferibilità diretta dei beni rispetto al reato per il quale si procede, la detenzione illecita cioŁ di sostanze stupefacente, avendo il giudice richiamato l’art. 240, cod. pen., vale a dire la confisca facoltativa che riguarda solo le cose direttamente riferibili al reato, operando un automatismo non supportato dagli atti, nØ dalla
scarna dichiarazione dell’imputato, contenente un generico riferimento all’attività di spaccio; quanto, invece, alla COGNOME, ha dedotto erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3) della imputazione (ricettazione delle armi sequestrate), come stabilita nell’accordo recepito, asserendo che, dagli atti disponibili al giudice, sarebbe emerso ictu oculi il ruolo marginale della donna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve intanto precisarsi che, anche a seguito della novella di cui all’art. 1 c. 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, con la quale Ł stato introdotto il co. 2-bis all’art. 448, cod. proc. pen. limitando la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, la sentenza di patteggiamento che ha applicato una misura di sicurezza Ł astrattamente ricorribile per cassazione, sia pure nei soli limiti di cui al citato art. 448, co. 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279348 – 01; Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 274946 – 01, in cui si Ł precisato che, anche dopo la novella citata, Ł ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.).
Ciò premesso, il motivo formulato nell’interesse dell’imputata COGNOME non Ł deducibile a norma del richiamato art. 448 co. 2-bis, cod. proc. pen. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta, infatti, questa Corte ha già chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicchØ Ł inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01, in cui si opera un richiamo anche a Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/01/2020, Cari, Rv. 279842 – 01, in cui si Ł riconosciuta l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, co. 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971 – 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619 01). Evidenza che, nonostante le apodittiche affermazioni difensive, Ł smentita dal chiaro tenore del capo d’imputazione.
Il motivo formulato nell’interesse del COGNOME Ł manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della disposta confisca, obiettando che il reato per il quale si procede Ł quello di detenzione di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che, rispetto a esso, non sarebbe rinvenibile in necessario nesso di strumentalità/pertinenzialità ai sensi dell’art. 240, cod. pen. citato
in sentenza.
L’assunto non tiene conto, tuttavia, del tenore complessivo della imputazione che, seppur in modo generico, descrive una condotta di spaccio (peraltro confessata dallo stesso COGNOME) attraverso il richiamo alla relativa contabilità e alla somma ricavatane dall’agente, condotta con ogni evidenza ulteriore rispetto a quella di detenzione della droga caduta in sequestro. NØ la difesa ha formulato un motivo di ricorso al fine di contestare la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte ascritte o la non corrispondenza tra il contenuto del patto e la sentenza, cosicchØ Ł rispetto a detta imputazione che va valutata la motivazione della disposta misura di sicurezza.
Pertanto, non coglie nel segno la censura difensiva con la quale, a onta delle ammissioni del COGNOME in sede di interrogatorio e del contenuto dell’imputazione, circa la provenienza del denaro, si Ł sottolineato il fatto che, nella specie, si procederebbe solo per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non avendo, per l’appunto, tenuto conto dell’imputazione nel suo complesso. Peraltro, nella sentenza censurata si rinviene una, pur succinta, motivazione quanto alla confisca del denaro e degli appunti, avendo il giudice operato un pertinente richiamo all’art. 240, co. 1, cod. pen., ritenendo che tra la somma (nei pur ridotti termini confessati dall’imputato) e il contenuto dei fogli e del quaderno sussiste un diretto nesso di pertinenzialità rispetto alle condotte contestate nel capo d’imputazione, anche a quella, dunque, avente a oggetto pregresse cessioni, specificate solo in relazione al ricavato e alla contabilità rinvenuta.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME