Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47731 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOMECOGNOME nato a Palermo il 17.2.1983, NOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 9.2.1991, contro la sentenza del Tribunale di Genova del 10.9.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.9.2024 il Tribunale di Genova, su richiesta del difensore di fiducia di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME in relazione ai fatti di ricettazione continuata in concorso loro ascritti, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni
20 di reclusione ed euro 467,00 di multa, ciascuno, su cui era stato acquisito ed era stato ottenuto il consenso del PM;
ricorrono per cassazione sia il Fiore che il COGNOME con due ricorsi distinti ma identici nel contenuto ed a firma del medesimo difensore che deduce, per entrambi, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva, infatti, che il giudicante ha reso una motivazione di mero stile in ordine alla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
3 I ricorsi sono inammissibili.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 COGNOME 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME Rv. 278337 GLYPH 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01).
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14.11.2024