Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, contro la sentenza del Tribunale di Genova del 10.9.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.9.2024 il Tribunale di Genova, su richiesta del difensore di fiducia di entrambi gli imputati, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, in relazione ai fatti di ricettazione continuata in concorso loro ascritti, la pena di anni 2, mesi 8 e giorni
20 di reclusione ed euro 467,00 di multa, ciascuno, su cui era stato acquisito ed era stato ottenuto il consenso del PM;
ricorrono per cassazione sia il COGNOME che il COGNOME con due ricorsi distinti ma identici nel contenuto ed a firma del medesimo difensore che deduce, per entrambi, violazione di legge processuale e vizio di motivazione: rileva, infatti, che il giudicante ha reso una motivazione di mero stile in ordine alla insussistenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
3 I ricorsi sono inammissibili.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 COGNOME 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME NOME, COGNOME Rv. 278337 COGNOME 01; Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01).
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 14.11.2024