Impugnazione Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, ma quali sono le reali possibilità di contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i confini precisi entro cui è consentita l’impugnazione patteggiamento, ribadendo che non ogni doglianza può aprire le porte a un nuovo esame. In particolare, il generico ‘vizio di motivazione’ si scontra con un muro normativo ben definito, come dimostra il caso in esame.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
La vicenda trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza. Un imputato, accusato di un reato in materia di stupefacenti, aveva concordato una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a una multa di 12.000 euro. Nonostante l’accordo, la difesa decideva successivamente di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza del G.I.P.
I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Il nodo centrale della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile di motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La ratio è chiara: garantire la stabilità di un accordo processuale che mira a deflazionare il carico giudiziario. I motivi ammessi sono esclusivamente:
* Vizi nella espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata).
* Erronea qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata).
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza (se la sanzione applicata è contraria alla legge).
Come si evince, la norma non contempla la possibilità di contestare la sentenza per un presunto difetto nella motivazione con cui il giudice ha ratificato l’accordo.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che il motivo addotto dalla difesa – il vizio di motivazione – era palesemente al di fuori del perimetro disegnato dall’art. 448, comma 2-bis. Il ricorso è stato inoltre definito ‘generico e assertivo’, privo di un reale fondamento giuridico capace di superare lo sbarramento normativo.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica di coerenza sistemica. Il patteggiamento è un negozio processuale in cui l’imputato rinuncia al dibattimento e a un’ampia facoltà di impugnazione in cambio di uno sconto di pena. Consentire un’impugnazione per motivi generici, come la presunta carenza di motivazione, significherebbe snaturare l’istituto, trasformandolo in un’anticamera perenne di ulteriori giudizi. La scelta legislativa di limitare i motivi di ricorso è volta a cristallizzare l’accordo raggiunto, salvo che non siano presenti vizi genetici gravi che ne inficino la validità sostanziale o la legalità. Il legislatore ha operato un bilanciamento tra il diritto di difesa e l’esigenza di efficienza processuale, e il vizio di motivazione non rientra tra le patologie ritenute sufficientemente gravi da giustificare la riapertura del caso.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque si approcci a un patteggiamento: la decisione è quasi definitiva. L’assistenza legale in questa fase deve essere particolarmente accurata, poiché le vie d’uscita successive sono estremamente limitate. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta omologato l’accordo, la sentenza potrà essere messa in discussione solo per le quattro specifiche ragioni previste dalla legge. Tentare un ricorso per motivi diversi, come una critica alla motivazione del giudice, si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un’ulteriore condanna economica, rendendo la scelta del ricorso doppiamente controproducente.
Posso impugnare una sentenza di patteggiamento perché non sono d’accordo con la motivazione del giudice?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il ‘vizio di motivazione’ non rientra tra i motivi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui è permessa l’impugnazione del patteggiamento?
L’impugnazione è consentita solo per motivi che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME YOUNES nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
[ . nto avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, tramite il suo difensore di fiducia, deduce il vizio di rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di anni reclusione ed euro 12.000 di multa), emessa il 20 giugno 2023 dal G.U.P. del Tribunale in relazione al reato di cui agli art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, fat data 16 febbraio 2023 in Lissone.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 4 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo p attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, in cui è stato dedo motivazione in termini palesemente generici e assertivi.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.