Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Frankental (Germania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 dellaCorte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il hcorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo B).
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 10 ottobre 2022 – che condannava COGNOME NOME per i reati di truffa ai danni dell’assicurazione e
simulazione di reato – ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. (capo B), dichiarando, invece, non doversi procedere per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. (capo A) per tardività della querela.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata impugnazione del capo B) e violazione di legge con riferimento al potere-dovere del giudicante di trattare punti tra loro collegati da un rapporto di pregiudizialità, interdipendenza o connessione essenziale con quelli esplicitamente impugnati.
Con il primo motivo di appello, la difesa lamentava la tardività della querela in relazione al capo A) della rubrica, mentre, con il secondo motivo, l’insufficienza probatoria in relazione alla penale responsabilità di COGNOME sia per il capo A), che per il capo B).
All’esito della camera di consiglio, la Corte territoriale, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al capo A), mentre riteneva non impugNOME il capo B) della rubrica e, pertanto, condannava COGNOME alla pena di anni uno di reclusione solo per quest’ultimo capo.
Nessun ragionamento logico giuridico veniva offerto in ordine alla ragione per la quale la richiesta di assoluzione, correttamente discussa e formulata per entrambi i capi, non fosse sufficiente a ritenere impugNOME anche il capo B).
In ogni caso, il giudice di appello aveva il potere-dovere di decidere anche sui punti della sentenza eventualmente non specificamente impugnati, nella misura in cui tali punti erano, comunque, collegati da un rapporto di pregiudizialità, di interdipendenza e/o di connessione essenziale con quelli esplicitamente impugnati.
2.2. Omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i fatti di cui ai capi A) e B) della imputazione.
L’accoglimento del primo motivo relativo alla tardività della querela, non esimeva la Corte di appello dal motivare in ordine alla capacità del compendio probatorio di dimostrare la penale responsabilità di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo, che censura l’omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi al capo B) dell’imputazione (la simulazione di reato in relazione alla quale è intervenuta poi condanna), appare meritevole di accoglimento.
Dalla motivazione del provvedimento impugNOME si desume, pacificamente, che il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza impugnata, deducendo quattro motivi.
La Corte di appello, accogliendo il primo motivo relativo al solo capo A (art. 642 cod. pen.), ha ritenuto di non doversi pronunciare sul secondo.
Per l’effetto, ha condanNOME il ricorrente per il capo B), ritenendo erroneamente non impugNOME il relativo capo della sentenza (p. 5).
Ciò, in manifesto contrasto con la stessa ricostruzione dei motivi d’appello sintetizzata a p. 4, § 2.2., dalla quale si evince, infatti, che, proprio con secondo motivo di gravame, era chiesta la assoluzione per tutti i reati contestati.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito rispetto al capo A), è infondato.
Il difetto della condizione di procedibilità (nella specie la querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito (Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, 0, Rv. 267937).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. Deve essere, invece, dichiarata la inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 21 maggio 2024