Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18170 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18170 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME parte civile, nato a TERMOLI il 23/04/1972 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VASTO il 31/08/2001 nei confronti di: NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME (nato il 26.12.1937); COGNOME NOME COGNOME (nato il 21.12.2001; NOME NOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d’appello di Campobasso Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato COGNOME NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME che si è associato al Procuratore generale; udito, come sostituto processuale con delea depositata in auia dell’avvocato NOME COGNOME per 1-RAGIONE_SOCIALE, l’Avvocato NOME COGNOME il quale si associa al Procuratore Generale e si riporta ala memoria depositata precedentemente.
RITENUTO IN FATTO
Il Gup del Tribunale di Larino, con sentenza del 22 marzo 2023, emessa all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME operata riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, pagamento delle spese processuali, con revoca della patente di guida, in qua riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 589-bis, comma 3, cod. pen. aver cagionato la morte di NOME COGNOME per colpa consistita nella violazione regole cautelari dettate dagli artt. 117,140, 141, 142, 143, 146, 186 e 18 codice della strada, e, segnatamente, dopo essersi posto alla g dell’autovettura Mini Cooper S in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico a gr. 1,13 gr/l), percorrendo il tratto di strada da Petacciato a Termoli velocità stimata in 115 km/h, di gran lunga superiore a quella massima consenti nel perdere il controllo del veicolo che fuoriusciva dalla carreggiata e si rib procurando, in tal modo, il decesso della giovane trasportata sul sedile poste dell’autovettura. In Ternnoli, il 18 agosto 2021.
Il Gup ha condannato NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile, in solido nei soli confronti dei genitori e de della vittima, e il solo imputato nei confronti delle altre parti civili, al ri dei danni patiti dalle medesime parti civili, rimettendo le parti dinanzi al g civile per la loro esatta determinazione e condannandoli a rifondere sopraindicate parti civili le spese processuali.
La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando sul gravame proposto da NOME COGNOME con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sente di primo grado e in applicazione del disposto dell’art. 599 bis cod.proc. confermata la responsabilità penale dell’imputato, ha rideterminato la pe sospendendola alle condizioni di legge, in anni due e mesi sei di reclusi condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado e dell ulteriori spese sostenute dalle parti civili e, in solido con la società resp civile, quanto alle spese sostenute dagli stretti congiunti costituiti quali NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME ( cl. 2001) w NOME:
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo il motivo di seg enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispo dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Si lamenta erronea applicazione della legge penale. In particolare, si ded v che la Corte -d’appello di Campobasso, all’udenza del primo febbraio 2024, aveva
v
disposto il rinnovo della citazione in favore del responsabile civile perché la cancelleria non vi aveva provveduto. Nonostante l’espressa richiesta della parte civile odierna ricorrente, la Corte d’appello non intese revocare l’ordine di rinnovo della citazione del responsabile civile, né accolse la richiesta di esclusione del responsabile civile, che anzi avrebbe dovuto essere disposta d’ufficio a seguito dell’ammissione dell’imputato al rito abbreviato. All’udienza successiva, del 5 febbraio 2024, l’imputato produceva accordo intervenuto con la pubblica accusa grazie al quale la pena veniva significativamente ridotta con conseguente sospensione condizionale della stessa.
Il ricorrente ricorda che l’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., prevede che l’esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, per cui il ricorrent critica la sentenza impugnata laddove la stessa ha ravvisato nel risarcimento congruo ed elevato corrisposto dal responsabile civile la ragione fondante dell’accoglimento della richiesta di pena concordata, con prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata, così mite, a fronte del gravissimo evento costituito dall’omicidio colposo di una sedicenne. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
La Procura generale, in persona della Sostituta procuratrice NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione della parte civile e di interesse all’impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE responsabile civile, in data 10 febbraio 2025, ha depositato memoria scritta, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il ricorrente, in data 10 febbraio 2025, ha depositato motivo nuovo ex art. 585 cod.proc.pen., ribadendo le ragioni fatte valere in ricorso ed evidenziando che, a seguito del rinvio disposto p’er rinnovare la citazione del responsabile civile, l’imputato era stato ammesso alla pena concordata, nonostante il termine di gg. 15 prima dell’udienza, ex art. 599 bis cod.proc.pen. fosse decorso e benché risultasse disatteso anche il contenuto del protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte d’appello di Campobasso e dal Procuratore generale della Repubblica e dagli Ordini degli Avvocati di Isernia e Larino e dalle relative Camere Penali, che richiedevano particolare cautela nell’ipotesi di sentenze definite con rito abbreviato.
All’udienza odierna le parti hanno discusso formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ opportuno puntualizzare che, nel caso di specie, entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato quanto al reato di omicidio stradale aggravato ai danni di NOME COGNOME condannando l’imputato stesso e il responsabile civile, in solido, al risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME odierno ricorrente, NOME COGNOME ( cl. 2001) e NOME COGNOME oltre che del solo imputato riguardo alle altre parti civili, da liquidarsi in separat sede civile. Dunque, si è in presenza di un giudicato di condanna, frutto di conforme giudizio di responsabilità penale, totalmente in favore della odierna parte ricorrente.
In particolare, il giudizio d’appello, a seguito dell’accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen., è stato sostanzialmente limitato all’aspetto sanzionatorio,,won essendosi occupato, proprio per la rinuncia ai motivi connessa alla richiesta del concordato, di questioni attinenti alla responsabilità penale dell’imputato o alle statuizioni civili, in relazione alle quali s è formato il giudicato.
Com’è noto, l’impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l’art. 576, cod. proc. pen., il potere di impugnazione della stessa ai soli capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento (Sez. 3, n. 5860 del 12/10/2011, Rv. 252120). La Corte di appello, in applicazione del citato art. 599 bis cod.proc.pen., ha limitato il proprio sindacato alla valutazione dell’entità della pena, nonché alla concessione delle attenuanti generiche.
Tali aspetti risultano inidonei a inficiare in alcun modo la posizione della parte civile, posto che – come visto – tutte le statuizioni afferenti alla responsabilit penale dell’imputato sono passate in giudicato e che, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., neanche la motivazione a sostegno del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può fare stato ai fini civili (Sez. 3, n. 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Rv. 285697).
Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno. La giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di evidenziare la netta differenza che esiste tra le ipotesi di giudizio che attengono
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e quelle in cui invece si richiede una rivalutazione in merito alla possibile applicazione di circostanze aggravanti. In quest’ultimo caso, il sindacato che investe il giudice di merito attiene alla determinazione di elementi rilevanti ai fini della quantificazione del danno, contribuendo a delineare il fatto nella sua materialità, esplicando i propri effetti ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo e della determinazione della gravità del fatto posto di reato, con la conseguenza che sussiste, in tal caso, l’interesse della parte civile a interloquire nel giudizio sulla ricorrenza di una o più circostanze aggravanti a carico dell’imputato, anche ove non ne venga in discussione la responsabilità penale per il fatto di reato, in quanto si tratta di aspetti suscettibili di incidere sull’entità del risarcimento del danno. Tali elementi sono rilevanti per l’accertamento della responsabilità civile quante volte l’esito del giudizio penale sia idoneo a influenzare la liquidazione del danno non patrimoniale da accertare e quantificare nella separata e successiva sede civile (ex plurimis, Sez. 5, n. 28352 del 01/06/2023, Rv. 284811; Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019 Sez. 6, n. 27984 del 15/05/2018, Rv. 273680).
AI contrario, non si può giungere ad analoghe conclusioni nel caso delle circostanze attenuanti generiche, le quali afferiscono in generale al trattamento sanzionatorio, incidendo sulla misura della pena, e come tali non possono influenzare in alcun modo il risarcimento del danno, trattandosi di statuizioni strettamente penali. A sostegno di tale ricostruzione è stato affermato che la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando si discuta unicamente della pena irrogata (ex plurimis, Sez. 2 del 2963 del 09/12/2020, Rv. 280519; Sez. F, n. 1019 del 13/09/2012).
Peraltro, si è pure chiarito che, qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa. derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514).
Tali considerazioni, evidentemente incentrate sulla carenza di un interesse attuale e concreto della parte civile odierna ricorrente a impugnare la sentenza di condanna del Trevisonna, non mutano anche considerando che in effetti il Gup del Tribunale di Larino, nel momento in cui dispose procedersi al rito abbreviato, erroneamente, non dispose l’esclusione del responsabile civile, ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod.proc.pen., condannando lo stesso responsabile civile a risarcire il danno, in solido, con l’imputato ritenuto responsabile del reato contestato. Sul
punto, infatti, è consolidato l’insegnamento della Corte di cassazione
(ex plurimis,
Sez. 2, n. 44571 del 10/10/2014, Rv. 260863), secondo cui l’estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento
della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari, lettura della disposizione in commento
confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 ottobre 2016, n. 216.
Tale errore, tuttavia, non ha comportato alcun pregiudizio o svantaggio alle parti civili, in favore delle quali il Gup aveva disposto la condanna al risarcimento
del danno da liquidarsi in sede civile, trattandosi infatti di un favorevole rafforzamento della pretesa risarcitoria delle medesime parti, pure confermato
dalla decisione della Corte d’appello qui impugnata, con la conseguenza che neanche per tale via può ritenersi sussistente l’interesse attuale e concreto a
impugnare richiesto dall’art. 568, comma 4, cod.proc.pen.
Al pari di ogni soggetto cui spetta il diritto ad impugnare, la parte civile deve vantare un interesse attuale e concreto all’annullamento del provvedimento da
impugnare, dunque, la parte civile ha interesse all’impugnazione soltanto se la stessa sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata sotto il profilo delle conseguenze civilistiche e sul diritto al risarcimento del danno.
10. In definitiva, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. All’inammissibilità del ricorso della parte civile consegue il pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/04/2025