Impugnazione Parte Civile: la Cassazione e la Conversione del Ricorso in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento procedurale in materia di impugnazione parte civile avverso le sentenze di assoluzione emesse dal Giudice di Pace. Il caso in esame, relativo a un presunto reato di diffamazione, ha visto la Suprema Corte non entrare nel merito della questione, ma concentrarsi sulla corretta via processuale da seguire, disponendo la conversione del ricorso per cassazione in un atto di appello.
I Fatti del Caso: Un Esposto all’Ordine Forense
La vicenda trae origine da un esposto presentato da un cittadino al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Nell’esposto, il soggetto muoveva accuse relative alla condotta professionale e all’integrità di un legale che lo aveva assistito in un precedente procedimento penale. Ritenendo tali accuse lesive della propria reputazione, l’avvocato querelava il suo ex assistito per il reato di diffamazione.
Il Giudice di Pace, tuttavia, assolveva l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Secondo il giudice di prime cure, il comportamento dell’imputato era scriminato ai sensi dell’art. 598 c.p., che esclude la punibilità per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.
L’Impugnazione della Parte Civile e i Motivi del Ricorso
L’avvocato, in qualità di parte civile, decideva di impugnare la sentenza di assoluzione proponendo ricorso direttamente in Cassazione. I motivi del ricorso erano due:
1. Erronea applicazione della legge penale: il ricorrente sosteneva che il Giudice di Pace avesse interpretato in modo errato l’art. 598 c.p. A suo avviso, l’esimente non si applicherebbe all’autore di un esposto all’Ordine forense, in quanto non considerato “parte” del successivo procedimento disciplinare.
2. Vizio di motivazione e violazione del limite della continenza: il secondo motivo criticava la valutazione del giudice di merito. Il ricorrente evidenziava come l’imputato non avesse formulato addebiti specifici, ma avesse lanciato accuse generiche, condite da epiteti volgari, violando così il limite della continenza (ossia il dovere di esprimersi in modo corretto e non gratuitamente offensivo).
La Decisione della Corte: una Questione di Procedura
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha posto l’attenzione non sul merito delle accuse di diffamazione, ma sulla natura stessa dell’impugnazione presentata. I giudici hanno rilevato che, mentre il primo motivo sollevava una questione di pura legittimità (interpretazione della legge), il secondo motivo implicava una rivalutazione dei fatti, ossia un giudizio sul contenuto e sui toni dell’esposto.
Le Motivazioni: la Conversione del Ricorso in Appello
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale e su una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (30 gennaio 2025). Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione limitato ai soli vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge), mentre l’appello è la sede deputata a un riesame completo del merito della vicenda.
Nel caso specifico, il secondo motivo del ricorso, contestando la valutazione del Giudice di Pace sulla natura “generica” e “volgare” delle accuse, invitava la Corte a compiere un’analisi di fatto che le è preclusa. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace è appellabile dalla parte civile. Pertanto, un ricorso che, come quello in esame, mescola questioni di diritto a censure sulla valutazione dei fatti, deve essere qualificato come appello.
In applicazione dell’art. 569, comma 3, c.p.p., che disciplina proprio l’ipotesi di ricorso proposto a un giudice incompetente, la Suprema Corte ha disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria, quale giudice funzionalmente competente per il secondo grado di giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante guida pratica per la parte civile che intenda contestare un’assoluzione decisa dal Giudice di Pace. La decisione ribadisce che, qualora l’impugnazione non si limiti a denunciare una mera violazione di legge ma investa anche la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove operata dal primo giudice, lo strumento corretto non è il ricorso per cassazione, ma l’appello. La scelta di convertire il ricorso, anziché dichiararlo inammissibile, tutela il diritto di difesa della parte civile, garantendo che le sue ragioni possano essere esaminate dal giudice competente nel merito, sebbene attraverso un percorso processuale corretto dalla stessa Corte.
Una parte civile può impugnare una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace?
Sì. L’ordinanza, richiamando una recente decisione delle Sezioni Unite, conferma che la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice di Pace è appellabile dalla parte civile.
Cosa succede se la parte civile presenta un ricorso per cassazione invece di un appello?
Se il ricorso contiene motivi che non si limitano a denunciare violazioni di legge ma contestano anche la valutazione dei fatti (vizi di motivazione), la Corte di Cassazione può convertirlo in appello e trasmettere gli atti al giudice competente per il secondo grado di giudizio (il Tribunale), come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato convertito e non deciso nel merito dalla Cassazione?
Il ricorso è stato convertito perché uno dei motivi sollevati riguardava la valutazione del contenuto dell’esposto, un’attività di analisi del merito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. La Cassazione giudica solo la legittimità delle decisioni (cioè la corretta applicazione della legge), mentre il riesame dei fatti è di competenza del giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUI TERME il 02/06/1960 nella sua qualità di parte civile nel procedimento a carico di: COGNOME Mauro nato a ACQUI TERME il 02/11/1979
avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIUDICE COGNOME di Acqui terme
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza con -ir vio al giudice civile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Acqui Terme ha assolto NOME dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. All’imputato era contestato ( i aver presentato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Alessandria un esposto nel quale
aveva formulato delle accuse relative alla integrità ed alla condotta professionale diffl’avv. NOME COGNOME il quale, nominato d’ufficio, lo aveva difeso in un procedimentc n enale, offendendone così la reputazione.
Avverso la sentenza ricorre il COGNOME nella sua qualità di parte civile articolEnlio due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudicante, pur ritenendo oggettivamente offensivo il contenuto del menzionato scri Io, ha assolto l’imputato ritenendo il fatto scriminato ai sensi dell’art. 598 c.p. Infatti, sec)nd ricorrente, tale disposizione, secondo l’interpretazione giurisprudenziale travisaSa dal giudicante, non escluderebbe la punibilità dell’autore di un esposto diretto al Censiglio dell’Ordine forense in quanto egli non può ritenersi parte del successivo procEdinnento disciplinare eventualmente instaurato, mentre l’esimente in questione riguarderebbe gli scritti difensivi in senso stretto intesi, con esclusione dunque di esposti o clelunce. Analogo vizio viene dedotto anche con il secondo motivo, con il quale il ricorrente osserva come in ogni caso l’imputato, contrariamente a quanto sostenuto nella se itenza impugnata, non avrebbe formulato addebiti specifici, lanciando accuse genr?riche, comunque accompagnate da epiteti volgari nei confronti della persona offesa e dell’intera categoria forense, con evidente violazione del limite della continenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello.
Le Sezioni Unite, all’udienza del 30 gennaio 2025, hanno chiarito, per come .si ricava dall’informazione provvisoria divulgata all’esito della decisione, che la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di pace è appellabile dalla parte civile che i ion ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato anche dopo le modifiche apportate all’art. 593 c.p.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. U, del 30/01/2025, Salerno).
!Ricordato allora che il ricorso diretto per cassazione della parte civile avverso la s.entenza di primo grado è ammissibile esclusivamente, per quanto qui di interesse, per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, quali indubbiamente devono considerarsi quelli dedotti, a prescindere dalla sua formale intestazione, con il secondo mi)! ivo di ricorso.
Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 Di nma 3 c.p.p. e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Alessandria.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Aless A . dria, per il relativo giudizio di appello.
Così deciso il 12/2/2025