Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 22021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME COGNOME nato a Messina il 18/04/1978 nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOMECOGNOME nata a Messina il 09/04/1989
avverso la sentenza del 27/09/2024 del Tribunale di Patti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procurat NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di riqualificare l’impugnazione come atto d
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Patti assolveva NOME COGNOME dal delitto di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen. per insussistenza del fatto.
Avverso detta sentenza proponeva appello, depositato 1’11 ottobre 2024, la par costituita, NOME COGNOME
La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha qua l’impugnazione come ricorso per cassazione rilevando che fosse stata proposta per i sol
civili, con applicazione dell’art. 573, comma
1-bis, cod. proc. pen., e che la sentenza non foss
appellabile avendo ad oggetto un reato punito con pena alternativa.
2. La qualificazione dell’appello come ricorso per cassazione deve ritenersi errata
Secondo un principio anche di recente affermato da questa Corte in un caso ana ipotesi di inappellabilità della sentenza di proscioglimento, previsti dall’art. 593,
proc. pen., non riguardano la parte civile, il cui statuto in ordine alle impugnaz dall’art. 576 cod. proc. pen., che le conferisce la generica legittimazione ad
sentenza di proscioglimento, non limitando detto potere al solo ricorso per cass escludendo espressamente o per implicito l’appello, sicché può essere inteso nel s
consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, Rv.
che a sua volta ha richiamato Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539).
Questi principi non risultano smentiti dal recente pronunciamento delle Sezioni potere di appello della parte civile per i reati di competenza del giudice di pace,
Igs. n. 274 del 2000 nulla dispone per la parte civile e, giusta la previsione dell’ applicare la normativa codicistica e dunque l’art. 576 cod. proc. pen.
Dalla notizia di decisione diffusa dalla Prima presidente, all’esito della udienza de 2025, si evince invero che le Sezioni Unite hanno limitato l’ipotesi di non appell sentenza di proscioglimento della parte civile al solo caso in cui questa abbia chiesto a giudizio dell’imputato.
Ne consegue che l’impugnazione della parte civile va qualificata come appello ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Me giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Messina per il giudizio.
Così deciso il 13/05/2025