Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31696 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
I nato
dalla parte civile’
COGNOME A.M.
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
nato
omissis
NOME.
omissis
avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di Appello di Lecce – Sez. Dist. di Taranto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’annullamento della sentenza impugnata; deposita conclusioni e nota spese. L’avvocato NOME COGNOME si associa alle conclusioni del Procuratore generale;
chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.12.2024, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, all’esito di trattazione orale, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME NOME che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di lesioni gravi e di minaccia e condannato al risarcimento del danno in favore del fratello COGNOME NOME costituitosi parte civile all’udienza del 2.11.2020, ha assolto il predetto dai reati ascrittigli con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’ 173, comma 1, disp att, cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omessa valutazione della consulenza medico legale in atti Secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico è idoneo ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specific atteggiarsi, ma altrettanto chiaro è che nulla potrà mai dire in ordine alla genesi dell stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, aveva fornito indicazioni proprio in ordine alla genesi delle lesioni patite dalla parte civ riconoscendone il nesso di causalità all’evento traumatico denunciato dalla stessa.
2.2. Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 4, Cost, e degli articoli 498, 499, 391-decies, 512 del codice di rito in relazione all’acquisizio di documentazione frutto di investigazioni difensive dell’imputato. I giudici di appello al fine di riformare la sentenza ed assolvere l’imputato, hanno riconosciuto rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dalla signora NOME introdotte in dibattimento quali atti di investigazioni difensive dell’ imputato, ma acquisite fascicolo del dibattimento ex art. 512 cod.proc.pen., all’esito della morte della dichiarante, in violazione del principio del contraddittorio. In particolare, rappresenta che la difesa dell’imputato, che era in possesso di quelle dichiarazioni molto tempo prima rispetto alla prima udienza dibattimentale, avrebbe dovuto inserirle nel fascicolo del difensore, dando cosi la possibilità aHe parti, in caso escussione della teste, di effettuare le contestazioni attraverso l’utilizzazione d verbali di investigazione difensiva. Solo in questo caso, accertato H decesso della teste, il verbale delle dichiarazioni acquisite ex art. 391-bis avrebbe potuto essere utilizzato ex art. 512 cod.proc.pen. In perfetta linea con la parità delle armi tra accus e difesa.
2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’erronea valutazione della produzione documentale
consistente nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell’imputato nell’ambito di altro procedimento penale.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal diga del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si rileva che, a fronte della intervenuta prescrizione dei reati, la Corte di appello – in conformità a quanto ribadito da ultimo dalle Sezion Unite nella sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01 – stante la presenza della parte civile, ha proceduto a valutare il merito della regiudicancia giungendo all’assoluzione dell’imputato ai sensi del secondo comma dell’art. 530 del codice di rito.
Avverso tale pronuncia assolutoria, che ha comportato la revoca delle statuizioni civili, è insorta la parte civile proponendo il ricorso in esame ai soli ef civili.
Rispetto ad esso – è il caso di precisare sin d’ora per i riflessi che la nuova norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul modus procedendi non trova applicazione, ratione temporls, la disposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all’udienza del 2.11.2020, ossia prima dell’entrata in vigore di tal norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., 6 Rv. 285036 – 01, che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione).
Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell’operare le valutazioni di merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dalla ricorrente parte civile – cui spetta il potere di impugnare la pronuncia assolutoria a soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen. – in particolare, in quelli indicati e al terzo motivo di ricorso.
2.1. Innanzitutto, secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico sarebbe idoneo unicamente ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specifica atteggiarsi, ma nulla potrebbe dire in ordin alla genesi delle stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, secondo quanto si riporta nella pronuncia di primo grado, aveva fornito indicazioni proprio in ordine alla causa delle lesioni patite dalla parte civile, riconoscendone nesso di causalità rispetto all’evento traumatico denunciato dalla stessa.
Non era inoltre apparsa attendibile, al giudice di primo grado, la versione resa dall’imputato secondo cui delle lesioni gravi, del tipo di quelle riportate dalla par civile, sarebbero derivate da un urto accidentale della testa del congiunto “vicino alla maniglia della cucina, del mobiletto”.
2.2. La Corte di appello ha, altresì, errato nel ritenere che nemmeno nell’altro procedimento penale le dichiarazioni accusatorie mosse dalla parte civile a carico del fratello avrebbero superato il vaglio critico del giudice dal momento che il procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione.
La Corte di appello non considera che in quel procedimento era l’odierna parte civile ad essere imputata ed assolta in relazione ai medesimi fatti qui ascritti al fratel
NOME e che, pertanto, sono state le dichiarazioni di quest’ultimo a non essere ritenute attendibili in quel processo.
2.3. Destinata a rimanere sullo sfondo è invece la deduzione di cui al secondo motivo di ricorso, che, a fronte dell’acquisizione di un verbale di dichiarazioni ex art 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta decesso della teste, si duole non già della non ricorrenza dei presupposti della imprevedibilità dell’evento preclusivo dell’esame, ma della correttezza dell’iter attraverso cui le dichiarazioni sarebbero state acquisite lamentando che esse sarebbero state prodotte tardivamente, laddove avrebbero dovuto confluire già da prima nel fascicolo del difensore per consentire le contestazioni durante l’escussione.
Ebbene, evidente è l’inconferenza di tale eccezione processuale rispetto al caso di specie in cui appunto non è intervenuta l’escussione del teste, rispetto alla quale avrebbe potuto assumere rilievo la presenza o meno agli atti del verbale contenente le dichiarazioni già rese.
3. In definitiva, il ricorso, nel suo complesso, risulta fondato.
Le specifiche censure sollevate, che riguardano profili di indubbio rilievo anche ai fini dell’accertamento della responsabilità civile, mettono in luce – attraverso i confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello che l’ha riformata – le carenze argomentative che caratterizzano il ribaltamento intervenuto.
É noto, infatti, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui anche in caso di riforma della pronuncia di condanna in assoluzione – e non solo nel caso inverso – è necessaria una motivazione puntuale e specifica (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 – 01).
Tale principio deve ritenersi violato anche quando il ribaltamento in senso assolutorio assume carattere definitivo agli effetti penali, come nel caso di specie, in cui non è intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero, ma solo quella della parte civile. A quest’ultima, infatti, l’art. 576 cod. proc. pen. riconosce espressamente l facoltà di impugnare la sentenza assolutoria – anche per vizi di motivazione – ma, in caso di ribaltamento, rimane fermo il principio generale secondo cui la motivazione deve essere sorretta da un raffronto puntuale con quella riformata Raffronto puntuale che nel caso in esame risulta deficitario.
Si può dunque affermare che il vizio di motivazione, derivante dall’omesso vaglio accurato della regiudicanda, è rilevabile anche dalla parte civile, qualora il ribaltamento della pronuncia di condanna abbia comportato la revoca delle statuizioni civili, incidendo su aspetti che si riflettono direttamente sul piano della responsabilità civile.
4. Nel caso di specie è mancato il necessario adeguato vaglio della regiuclicanda, che ha avuto indubbie ripercussioni anche ai fini civili, come fatto emergere dal ricorso attraverso gli specifici punti evidenziati.
Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sens del disposto normativa di cui all’art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile interven all’udienza del 2.11.2020 ossia prima dell’entrata in vigore di tale norma, risalente al 30 dicembre 2022.
In ragione del tipo di reato – lesione personale – e del rapporto tra le parti, caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto d legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 15/7/2025.