Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20501 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 27/10/2023 della CORTE d’APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del decreto con rinvio alla Corte d’appello di Palermo;
ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso il decreto di data 27 ottobre 2023 della Corte d’appello di Palermo con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ric proposto avverso il decreto 17 aprile 2023 del tribunale di Palermo, applicativo nei s confronti della misura di prevenzione speciale della sorveglianza speciale di P.S. con obbli di soggiorno nel territorio del Comune di residenza per due anni.
La Corte ha ritenuto applicabile all’impugnazione in materia di procedimento di prevenzione l’art.581 co. 1 ter c.p.p. (che prevede la allegazione dell’elezione/dichiarazione di domi all’atto con cui si propone un’impugnazione, a pena di inammissibilità) in forza di un dop rinvio: quello disposto dell’art. 10 co. 4 d.lgs 159/2011 (si osservano nel procedimento di impugnazione, in quanto applicabili, le norme del codice di rito sulla proposizione e decisio dei ricorsi in materia di misure di sicurezza) e quindi quello dell’art.680, ultimo comma, c (che prevede, in materia di misure di sicurezza, l’osservanza delle disposizioni generali materia di impugnazione, tra le quali, appunto, l’art.581 comma 1 ter c.p.p.).
Il ricorso del proposto è fondato su un unico motivo con cui si contesta l’interpretazione complesso normativo formulata dalla Corte d’appello per le seguenti ragioni:
l’art.10 d.lgs 159/2011 prevede il rinvio alle disposizioni del codice ‘in quanto applica Corte non ha effettuato alcuna valutazione di compatibilità sul punto, tanto più necessaria presenza di un ‘doppio rinvio’;
l’art.581 co. 1 ter c.p.p. prevede l’onere di deposito della dichiarazione/elezione di dom ‘ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio’, ipotesi diversa dal g prevenzione, introdotto da un semplice avviso di convocazione delle parti per la camera d consiglio;
l’art.89 co.3 d.lgs. 150/2022, convertito nella L.199/2022 ha limitato l’applica dell’art.581 co. 1 ter e 1 quater c.p.p. “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze”;
l’applicazione analogica non sarebbe in materia consentita per il divieto di analogi in malam partem;
Cass. Sez. 4, n.22140/2023 e Sez.1 29321/2023, seppure in materia di misura cautelari, hanno affermato i principi sopraesposti, circoscrivendo l’applicazione della disposizio applicata dalla Corte d’appello alle impugnazioni contro sentenze ed introdotte da decreto citazione a giudizio. Nessuno delle due condizioni ricorre nel caso specifico.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti alla Cor d’appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.
La premessa di ogni valutazione in ordine alla applicazione della regola dettata dall’art.5 comma 1 ter c.p.p. all’appello avverso il provvedimento in materia di prevenzione emesso dal Tribunale competente non può partire dall’analisi dell’art. l’art.89 co.3 d.lgs. 150/ convertito nella L.199/2022 (che ha limitato l’applicazione dell’art.581 co. 1 ter e 1 quater “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze”) che presuppone già individuato il perimetro degli atti ai quali vada attribuita la qualifica di sentenza, né dalle regole espre pronunce come quelle indicate dal ricorrente, che, essendo circoscritte all’ambito delle misu cautelari, affermano un principio Settoriale’. Fallace è anche l’argomento secondo il qu discrimine interpretativo vada ricercato nella diversa natura del decreto di citazione l’appello (che dà avvio all’ordinaria procedura di impugnazione) rispetto all’avvis convocazione delle parti per l’udienza in camera di consiglio, posto che entrambe l vocationes in iudicio hanno la stessa, medesima funzione di convocare le parti e non vi sarebbe pertanto alcuna ragione di differenziarne la disciplina, quanto piuttosto di uniformar sia sufficiente considerare che nemmeno per il ricorso per Cassazione è prevista la forma del decreto di citazione a giudizio.
Piuttosto, il ragionamento ermeneutico deve partire dalla comprensione della natura del provvedimento terminativo del procedimento di prevenzione che, a dispetto del nomen iuris di decreto, è dalla giurisprudenza di legittimità ubiquitariamente considerato avente valore sentenza.
Rileva la Corte che effettivamente la giurisprudenza ormai consolidata afferma il caratter giurisdizionale del procedimento di prevenzione e quindi la natura sostanziale di sentenza che va attribuita al decreto che delibera su una richiesta di applicazione di misura di prevenzi (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 COGNOME Rv. 245176 – 01; Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006 COGNOME Rv. 233828 – 01; Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015 COGNOME Rv. 264742 – 01) ai più disparati effetti, dal riconoscimento dell’effetto preclusivo del bis in idem (seppur temperato dalla clausola rebus sic stantibus), all’individuazione delle conseguenze in caso di annullamento con rinvio, all’ipotesi di impedimento del Presidente alla firma dell’atto, determinazione dei relativi requisiti.
Da ciò, l’insussistenza di qualsivoglia preclusione di carattere nominalistico, deriv dall’applicazione stricto iure dell’art.89 citato, a favore della norma generale, nella sintass normativa già formulata nel provvedimento della Corte di Appello che qui, per ragioni di brevi può essere semplicemente richiamata per relationem.
Né elementi ostativi possono essere individuati nel percorso argomentativo delle pronunce sopra citate, di questa stessa Corte, in relazione alle impugnazioni in materia cautelare, po che il nucleo essenziale delle stesse va rinvenuto nella differenza strutturale e nelle esig di celerità inerenti al detto rito, che sono concettualmente ostative (o comunque ‘frenan l’addizione di formalità che sarebbero difficilmente pretendibili, con conseguente compressione del diritto di difesa. Esigenze che, nel caso di procedimento di prevenzione non son altrettanto stringenti.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2024
Il Consig ere relatcfre
GLYPH
Il Presidente