Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti di NOME COGNOME nato a Gela il 02/08/1996; avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 23 settembre 2024, il Tribunale di Caltanis5,e1a, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dal difensore dell’indagato Evirverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, datato 5 agosto 2024 – che a :11:licava nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con bracc aletto
«è v elettronico, con riguardo ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, (capo 1), 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 61, primo comma, n. 2), ccd pen., relativamente ad un episodio di detenzione, a fini di spaccio, di 600,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 12) – annullava il provvedimento genetico e disponeva la rimessione in libertà del prevenuto, per difetto (‘E! gravi indizi di colpevolezza in ordine sia alla condotta di partecipazione all’associi azione sia al contestato reato-satellite.
Avverso l’ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico i notivo di doglianza, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenzi i del gravità indiziaria con riguardo ad entrambi i reati in contestazione.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe carente e contraddittoria, allorché i giudici cautelari, operando una valutazione soltanto parcella:,:ata e disorganica del materiale indiziario acquisito, avrebbero erroneamente riiienuto aspecifico il riferimento a tale “NOME“, contenuto nelle conversazioni intercettate tra il COGNOME ed il COGNOME – gravemente indiziati di essere i promotori dell’organizzazione criminale – altresì considerando irrilevanti gli es ti dell perquisizione effettuata in data 30 aprile 2023, afferente al rinvenimento :li meno di due grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Secondo la prospettazione accusatoria, nell’affermare ciò, il Tribunde del riesame avrebbe omesso di considerare, non solo che nessun altra persnna di nome NOME aveva cooperato in modo significativo con persone pacificai – nente intranee al sodalizio criminale, ma anche che la preoccupazione manifestatei dal COGNOME, promotore dell’organizzazione, in ordine al fermo amministrativo i?x art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 disposto nei confronti di NOME COGNOME NOME Michael Nicolas e COGNOME NOME NOME, poiché trovati in possesso di soi;tanza stupefacente, non avrebbe potuto giustificarsi se non con la volontà di non a :tirare sui componenti del gruppo criminale le attenzioni degli organi inquirenti.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, inoltre, ai fini della gravità indiziaria relativa ai reati in contestazione, rileverebbero sia preoccupazione dello stesso COGNOME per l’ostentazione che i ragazzi «i carusi» erano soliti effettuare sui social network dei guadagni ricavati dal e loro attività e per le modalità adoperate per muoversi in citta nell’int2resse dell’organizzazione, sia la richiesta di denaro a costui rivolta da NOME COGNOME, padre dell’odierno indagato, e la risposta da questi ricevuta. Nello specii’ll: o, tal elementi sarebbero indicativi dell’intraneità di NOME COGNOME ;petto all’organizzazione, non potendo che scaturire la richiesta se non dal “ttività prestata dal ragazzo in favore del sodalizio, anche in considerazione de legami
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che NOME conosceva tra il figlio e i due concorrenti n 211 reato associativo.
Con memoria del 20 gennaio 2025, la difesa dell’indagato ha ilderito sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal Tribunale del riesame a sostegno dell’annullamento dell’ordinanza che aveva disposto l’applicazione della inisura cautelare degli arresti domiciliari, ribadendo la aspecificità degli indizi colpevolezza posti dal Gip a fondamento di entrambi i capi di imputazic:ne. Si invoca, inoltre, l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso, Doiché diretto a sollecitare una alternativa rilettura delle risultanze istruttor: a, ampiamente vagliate dal Tribunale del riesame, e si eccepisce la care lza di interesse del Pubblico Ministero ricorrente per mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, a nulla vale ido la considerazione che il riferimento a tali esigenze sarebbe implicito, trattandosi di reato per cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc, en.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Prima di procedere alla disamina dell’unica censura prospetta :a dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, giova preliminarmente affrontare la questione dell’interesse ad agire del GLYPH bblico Ministero, tenuto conto che, nel caso di specie, mentre il Gip aveva ravv isato i presupposti per l’adozione della misura cautelare, il Tribunale si è limitdto ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze caLitolari.
Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il pr ncipío secondo il quale il Pubblico Ministero non ha interesse a ricorrere per ca5;53zione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame per dolersi esclusivamente i -1 Drdine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo l’cirgano dell’accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussisteriz 3 della gravità indiziaria soltanto quando detta statuizione sia strumentah alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (ez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355). Qualsiasi impugnazione, infatti, deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve assere apprezzata l’attualità; interesse che, in materia cautelare, con rigua.clo alla posizione del Pubblico Ministero, deve essere correlato alla possibilità di E d nione o di ripristino della misura richiesta.
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Il Pubblico Ministero deve dunque fornire, in linea di principio, elementi ido a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’a della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato talluno d quei presupposti; con la conseguenza che, ove quest’ultimo abbia specificai men escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione nor essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifi argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può nv /isars l’interesse del Pubblico Ministero ad affermazioni astratte, in specie in mat a gravità indiziaria. Del pari, nel caso in cui il provvedimento impugnato ab escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita I’ an del profilo cautelare, l’impugnazione del Pubblico Ministero dovrà e ;po specifiche censure con riguardo al tema esaminato, rappresentando altre elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in n della attualità delle esigenze cautelari.
Cionondimeno, è stato anche affermato nella consolidata giurispruceiza d legittimità, il principio secondo cui, laddove le esigenze cautelari siar ravvisate nell’ordinanza genetica e in sede di riesame sia stata esclusa gravità indiziaria, e venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzi cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale devono i concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte inte’e la contestazione del giudizio in ordine alla esclusione della gravità indi comporta di per sé la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stEssa sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentaz oni merito. Ciò che, in altri termini, equivale a dire che, nei casi indicati, il r Pubblico Ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, è di per sé automatica evocativo dell’interesse all’impugnazione, essendo volto ad ottenere nel !D’ese un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, sign siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario, potendosi in t: ritenere implicitamente sussistenti le ragioni a sostegno dell’attualità concretezza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/202′., 282355).
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo l’ordinanza genetic originariamente applicato la misura cautelare anche in relazione al delitto d all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale opera la presunzione di ct. 275, comma 3, cod. proc. pen., può ritenersi sussistente l’interesse ad impt del Pubblico Ministero, atteso che il ricorso, incentrato sui vizi del provvedi impugnato, inerenti alla gravità indiziaria, evoca di per sé l’operativi presunzione ai fini indicati.
3. Quanto, invece, al primo ed unico motivo di ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta – con il quale si deduc:.! I vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della gravità indizi:iria con riguardo sia al delitto associativo ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia a singolo reato fine di cui al capo 12) della provvisoria incolpazione – vanno ribaditi limit alla sindacabilità in cassazione dei provvedimenti adottati dal Tribuna le del riesame sulla libertà personale.
Secondo un consolidato principio in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tibunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti c ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatez.?:a delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi ci diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non . il contr )1Io di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 3. n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
3.1. Nel caso di specie, i rilievi articolati dal Pubblico Ministero nei confron del provvedimento adottato dal Tribunale del riesame si risolvono, in sostai iza, in una alternativa interpretazione dei dati investigativi che erano stati p psti a fondamento della misura e che i giudici della cautela non hanno orre.;so di considerare, vagliandone la consistenza in modo adeguato.
Il Tribunale del riesame ha infatti sufficientemente apprezzato i dati iridiziari posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento della misura – in particolare: il riferimento ad”NOME” nelle conversazioni intercettate :ra COGNOME ed il nipote NOME, entrambi gravemente indiziati di essere i promotori del sodalizio criminale; il fermo amministrativo a cui NOME COGNOME, insi ,?me a NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, era stato sottoposto ex art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990; la circostanza che, nei giorni successivi, il COGNOME commentava quanto accaduto con il padre di NOME COGNOME affermandle che i ragazzi avevano mostrato poca scaltrezza, poiché non solo avevano fumato in macchina ma non si erano neppure disfatti dello stupefacente rinvenuto; le preoccupazioni manifestate dal COGNOME anche nei confronti del COGNOME – ma ha ritenuto tali risultanze investigative inidonee a fondare qualsivoglia pgsitivo giudizio in punto di gravità indiziaria, sia con riguardo al contestatc ielit associativo, che in relazione al singolo reato fine di cui al capo 12) dell’incolpazione provvisoria.
Non è, del resto, manifestamente illogico l’apprezzamento dei giudici ca Jtelari che, in assenza di elementi ulteriori, hanno ritenuto il riferimento a tale “NOME“,
inidoneo, giacché eccessivamente aspecifico, ad essere ricondotto alla GLYPH rsona dell’odierno indagato, non potendosi ragionevolmente inferire alcunché d rinvenimento, all’esito della perquisizione effettuata ben 17 giorni dopo la yi: collocazione della sostanza stupefacente, di meno di due grammi di (:ciizai Parimenti, nella valutazione non manifestamente irragionevole del Tribuin le d riesame, non potevano valorizzarsi, ai fini dell’affermazione della gravità indiz per i delitti in contestazione, né i dialoghi intercorsi tra il COGNOME ed il NOME – invero riferiti esclusivamente al singolo, ed isolato, episodici sottoposizione a fermo amministrativo – né l’indicazione, fornita dal prim secondo, di rivolgersi al nipote NOME al fine di chiedere un prestito di dq apparendo una mera congettura la prospettazione accusatoria secondo cui I avrebbe avuto la disponibilità di somme per il pagamento dei «carusi», int€ n iendo tra questi compreso anche il NOME COGNOME.
Nell’ordinanza impugnata, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenul:c1 – p la fase cautelare e salva ogni diversa valutazione nel giudizio di merito – che, risultanze investigative, non siano emersi né la stabile adesione dell’indag sodalizio riconducibile all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, né partecipazione al delitto di cui al capo 12), ponendo in essere un ragionamento illogico né contraddittorio, a fronte del quale, di contro, il ricorrente op mera ricostruzione alternativa della vicenda attraverso una rilettura dle indiziari, così collocando l’impugnazione al di fuori dell’ambito dei vizi cli deducibili in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 28/01/2025.