Impugnazione Liberazione Anticipata: la Cassazione chiarisce la via corretta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta procedura da seguire per l’impugnazione liberazione anticipata. Spesso, un errore nella scelta dello strumento processuale può portare all’inammissibilità dell’atto. In questo caso, la Corte ha applicato il principio del favor impugnationis per correggere l’errore del ricorrente, chiarendo la distinzione fondamentale tra reclamo e ricorso per cassazione in materia di sorveglianza.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver scontato un periodo di pena interamente in regime di arresti domiciliari, presentava un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per ottenere il beneficio della liberazione anticipata. Il magistrato, con un’ordinanza emessa de plano (cioè senza fissare un’udienza), dichiarava la richiesta inammissibile.
Ritenendo errata tale decisione, il difensore del condannato proponeva direttamente ricorso per cassazione, lamentando che il giudice di prime cure non avesse valutato l’effettivo interesse del suo assistito a ottenere una pronuncia.
La Decisione della Corte: La corretta qualificazione dell’impugnazione
La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel merito della richiesta di liberazione anticipata. La sua attenzione si è concentrata, invece, su un aspetto puramente procedurale: lo strumento di impugnazione utilizzato era corretto?
La risposta è stata negativa. La Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione era errato e ha deciso di qualificare l’atto come reclamo, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino, l’organo effettivamente competente a decidere.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme processuali che governano l’esecuzione della pena. Il punto centrale è l’articolo 69-bis, comma 3, della legge sull’Ordinamento Penitenziario. Questa norma, secondo la Corte, costituisce una lex specialis, ovvero una legge specifica che deroga alla disciplina generale.
In materia di liberazione anticipata, l’art. 69-bis prevede che contro l’ordinanza emessa de plano dal Magistrato di Sorveglianza, l’unico rimedio esperibile sia il reclamo al Tribunale di Sorveglianza. La procedura generale descritta dall’art. 666 del codice di procedura penale, che potrebbe portare a un ricorso per cassazione, non trova applicazione in questo specifico ambito.
La Corte ha inoltre applicato il principio del favor impugnationis, sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questo principio mira a salvaguardare il diritto di difesa. Invece di dichiarare semplicemente inammissibile un’impugnazione presentata in modo errato, il giudice deve, se possibile, convertirla nell’atto corretto e trasmetterla all’autorità competente. Ed è esattamente ciò che è stato fatto: il ricorso per cassazione è stato ‘trasformato’ in un reclamo, garantendo che la richiesta del condannato potesse essere esaminata nel merito dal giudice preposto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale di fondamentale importanza per chi opera nel diritto dell’esecuzione penale. L’impugnazione liberazione anticipata contro un provvedimento di inammissibilità emesso de plano dal Magistrato di Sorveglianza deve sempre essere proposta tramite reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Proporre direttamente ricorso per cassazione costituisce un errore che, sebbene in questo caso sanato grazie al principio del favor impugnationis, potrebbe in altre circostanze portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente perdita di tempo e pregiudizio per i diritti del condannato. La scelta del corretto strumento processuale è, quindi, il primo e indispensabile passo per una difesa efficace.
Qual è lo strumento corretto per contestare un’ordinanza ‘de plano’ del Magistrato di Sorveglianza sulla liberazione anticipata?
Lo strumento corretto è il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, come previsto dall’art. 69-bis, comma 3, dell’Ordinamento Penitenziario, che rappresenta una norma speciale rispetto alla procedura generale.
Perché il ricorso per cassazione è stato ritenuto errato in questo caso?
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto errato perché la legge prevede una procedura specifica e diversa per questo tipo di provvedimenti, ovvero il reclamo. La norma speciale (lex specialis) prevale su quella generale che disciplina i ricorsi in Cassazione.
Cosa significa che la Corte ha applicato il principio del ‘favor impugnationis’?
Significa che, anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione presentata in modo sbagliato (il ricorso), la Corte l’ha convertita nello strumento corretto (il reclamo) e l’ha trasmessa al giudice competente, salvaguardando così il diritto della parte a ottenere una decisione nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TCRINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e COINSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 29 marzo 2024 con cui il magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo detentivo dal 03/06/2022 al 02/02/2023, per essere stata la pena irrogata interamente espiata in regime cautelare di arresti domiciliari;
rilevato che il ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento, per non avere il giudice valutato la sussistenza dell’interesse alla pronuncia;
ritenuto che il ricorso debba essere qualificato come reclamo, in quanto il provvedimento impugnato è un’ordinanza emessa de plano dal magistrato di sorveglianza in tema di concessione della liberazione anticipata, contro la quale l’impugnazione esperibile, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., è il reclamo al tribunale di sorveglianza, come ribadito da questa Corte, secondo cui «Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato de plano dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69-bis, comma terzo, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall’art. 69-bis Ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce /ex specialis rispetto a quella dettata, in generale, dall’art. 666 cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Rv. 270717; vedi anche Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008, Rv. 240483; Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015, Rv. 263328);
ritenuto pertanto che, in applicazione dei principio del favor impugnationis stabilito dall’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso debba essere qualificato come reclamo ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, Ord.pen., per il quale è competente il tribunale di sorveglianza di Torino al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione;
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso il 01 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente