Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( 04TE71-13 ) nato a CASARANO il 04/07/1994
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ASSUNTA COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 17 maggio 2023 condannava NOME alla pena di 1000 euro di ammenda per il reato di cui all’art.4 commi 2 e 3 L. 110/75, per avere portato in luogo pubblico senza giustificato motivo due coltelli da cucina e un coltellino di tipo svizzero.
Avverso detta decisione proponeva appello l’imputato a mezzo del difensore di fiducia lamentando il difetto dell’elemento soggettivo, l’eccessività della pena inflitta e la omessa motivazione in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 21 febbraio 2025 rilevava l’inappellabilità della sentenza e, previa riqualificazione del gravame come ricorso, ne disponeva la trasmissione a questa Corte.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto cui si intende dare continuità è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, Rv. 277945).
La disamina dell’atto di gravame evidenzia come tutte le ragioni di doglianza siano versate nel merito avendo ad oggetto, come visto, la ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo, il trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle attenuanti generiche, ovvero del beneficio sospensivo.
Si tratta all’evidenza di motivi di gravame che non rientrano nelle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen. stabilite per il ricorso di legittimità, in quanto il mezz di gravame voluto era proprio l’appello, non consentito dall’art. 593 comma 3 cod. proc. pen., essedo il provvedimento impugnato una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente