Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45103 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 10/03/1980
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gl atti e la sentenza impugnata;
esamin to il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., art. 4, comma 2, I. 110/75.
Rilevat , che la difesa, nel motivo unico di ricorso, ha articolato diverse doglianze, educendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattament sanzionatorio e lamentando altresì che la Corte di merito avrebbe dovuto ap licare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., escludere I ggravante contestata e ritenere insussistente la fattispecie di reato di cui all’art. 4 I. 110/75.
Consid rato che la sentenza di condanna, conforme a quella di primo grado, è sostenut da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Consid rato che le lagnanze riguardanti l’insussistenza del reato di cui all’art. 41. 110/75, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. e la mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono del tutt genericamente formulate e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in motivazione, prive di aporie logiche e coerenti con le emergenze probatorie illustrate in sentenza.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena come stabilita in primo grado e posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio invocato.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che, ove la pena non superi la media edittale, la Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche facendo riferimento ai criteri della “congruità” ed “equità” (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101). Si è invero affermato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.256197).
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente