Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ETTORE COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/04/2023, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato l’inammissib dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 16/02/2021, con cui era stata condannata alla pena di 4000,00 euro di ammenda, in relaz a violazioni relative agli artt. 46 e 55 del D.Igs. 81/2008, commesse il 17/11/2017.
2.Avverso la sentenza impugnata, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione tramite difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge nella parte i giudice territoriale, ancor prima di esaminare i motivi di appello e di dichiararne l’inammi avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta estinzione del reato, all’udienza di tratta 13/04/2023. La Corte territoriale ha invece dichiarato l’inammissibilità dell’atto di trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, quindi inappellabile tuttavia dichiarare la prescrizione del reato, già maturata il 17/11/2023.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sul piano fattuale ritiene la Corte che effettivamente l’impugnazione originaria in una sentenza con la quale l’imputata era stata condannata alla sola pena pecuniaria, par 4000,00 euro di ammenda, per reato contravvenzionale. A norma dell’art. 593 cod. proc. p (nella formulazione vigente all’epoca) sono infatti inappellabili le sentenze per le qua applicata la sola pena pecuniaria.
Dunque, la sentenza emessa da Tribunale di Pesaro era inappellabile, trattando condanna in relazione alla contestazione della violazione degli artt. 46, comma D.Igs.81/2008
Si osserva poi che, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., allorquando proposta un’impudnazione mediante un mezzo non consentito a un giudice incompetente, quest trasmette gli atti al giudice competente.
Al riguardo, si è affermato che allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato d parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescrit giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “vo impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a si giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di giurisdizionale, al giudice competente (Sez. li, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura 220221; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 – 02).
Ne deriva che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello avrebbe dovuto riqualificare l’impugnazione come ricorso per cassazione e, conseguentement trasmettere gli atti a questa Corte Suprema. La Corte territoriale, pur correttamente ri l’inappellabile la sentenza, ha quindi errato nel farne derivare la declaratoria d’inammi del gravame. La sentenza impugnata è dunque inficiata dal vizio di violazione di legge, on ne impone l’annullamento senza rinvio.
Tuttavia, essendo stata questa Suprema Corte investita della cognizione della regiudicanda, è possibile procedere in questa sede anche ad un vaglio dell’impugnazione originariam presentata dalla COGNOME, riqualificata come ricorso per cassazione.
Si è infatti affermato che, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erron pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile e abbia omesso di trasmettere l’ alla Corte di cassazione – come quello in disamina – la Corte di cassazione deve annullare rinvio la sentenza del giudice d’appello, e ritenere il giudizio sull’originario gr qualificarsi come ricorso (Sez.3, n. 50305 del 10/11/2023 Ud. (dep. 18/12/20 Rv. 285540; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738).
Orbene, al riguardo, non può non rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnaz originariamente proposta dalla COGNOME, che propone esclusivamente censure in fatto.
Con il predetto atto, infatti, la ricorrente formula le doglianze relative alla escussione testimoniale del responsabile per la prevenzione e la scurezza dei luoghi di l che avrebbe potuto riferire in merito alle quantità del materiale plastico lavorato e in mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. come sì vede di censure di fatto precluse in sede di legittimità.
L’atto di appello, da qualificarsi come ricorso per cassazione, è pertanto, da r inammissibile.
L’inammissibilità dell’impugnazione originaria comporta che il rapporto processuale n fasi successive all’emanazione della sentenza di primo grado non può ritenersi validam instaurato e ciò preclude la computabilità del termine prescrizionale, nel periodo succ all’emissione della sentenza da parte del Tribunale. Ciò dunque impedisce la declarato estinzione del reato per prescrizione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 2
Non rileva quindi che sia maturato il termine di prescrizione alla data dell’udie trattazione del giudizio di appello, avvenuta il 13/04/2023.
2.La peculiarità della vicenda processuale esime la Corte dalla condanna alle s processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per il ricorren nonostante l’inammissibilità del ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 13/04/20 qualificato l’appello proposto da COGNOME NOME in data 04/05/2021 come ricorso per cassaz lo dichiara inammissibile.
Così deciso all’udienza del 26 Marzo 2024 il Consigliere estensore COGNOME
il Presidente