Impugnazione Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Discrezionalità del Giudice
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a specifiche questioni di diritto. Un ricorso che tenta di rimettere in discussione valutazioni di merito già effettuate dai giudici dei gradi precedenti rischia di essere dichiarato un’impugnazione inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, analizzando i limiti del sindacato di legittimità in materia di circostanze attenuanti e recidiva.
Il Caso in Esame e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato lamentava principalmente due aspetti della decisione:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
2. L’errata applicazione della recidiva.
Entrambi i motivi miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, ma si scontravano con la natura del giudizio di Cassazione.
L’Analisi della Cassazione sulla Impugnazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la concessione delle attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti costituiscono una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare la sua scelta di non concedere un bilanciamento più favorevole, rendendo la decisione incensurabile in sede di legittimità.
La Questione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla contestazione della recidiva, è stato giudicato inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che la valutazione della recidiva non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. Il giudice di merito, infatti, ha il compito di esaminare concretamente il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale. L’obiettivo è verificare se e in che misura la precedente condotta criminale sia sintomatica di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per il reato in giudizio. La Corte d’Appello aveva compiuto correttamente questa analisi, rendendo anche questa doglianza infondata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte risiedono nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse valutazioni sui fatti. Al contrario, il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la corretta applicazione delle norme procedurali. I motivi sollevati dal ricorrente, riguardando apprezzamenti discrezionali del giudice (attenuanti e recidiva) e non violazioni di legge, esulavano dall’ambito del sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente applicato i principi giurisprudenziali e motivato adeguatamente le loro conclusioni, senza cadere in vizi logici o arbitrarietà.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara l’impugnazione inammissibile e condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza che il tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per chi lo intraprende. La discrezionalità del giudice, se esercitata entro i binari di una motivazione logica e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze attenuanti?
Di regola no. La valutazione delle circostanze attenuanti e il loro bilanciamento sono un’attività discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, non per riconsiderare la scelta nel merito.
Su quali basi la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla recidiva?
La Corte ha stabilito che la valutazione sulla recidiva non può basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. Il giudice di merito deve esaminare il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti per determinare se la condotta passata indichi una persistente inclinazione al delitto che ha influenzato la commissione del nuovo reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28956 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è manifestament infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito ch sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale doven ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia lim ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in con (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la Cor d’appello ha correttamente motivato sull’assenza di elementi idonei a giustific un diverso e più favorevole bilanciamento);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particol pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittim secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, es egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti con verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminoge per la commissione del reato in giudizio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 28/05/2024