Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Asolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Treviso perché provveda a trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, riqualificando il mezzo di impugnazione.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e, qualificata l’impugnazione come ricorso, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Treviso il 4 novembre 2022, che aveva assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 633 cod.pen. per l’ occupazione di un appartamento privato, ha dichiarato la responsabilità dell’imputato e lo ha condanNOME alla pena di euro 300 di multa.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato , deducendo quanto segue:
2.1 violazione di legge per l’omessa dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal pubblico ministero, poiché la Procura della Repubblica erroneamente ha proposto appello nei confronti della sentenza di assoluzione del Giudice di pace, senza tener conto che in forza dell’art. 36 del d.lgs. 274/2000 il pubblico ministero può proporre appello solo nei confronti delle sentenze di condanna del Giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, mentre per le altre sentenze è previsto solo il ricorso in Cassazione. L’inconsueta decisione ha finito per trarre in inganno anche il Tribunale di Treviso, il quale non ha considerato che l’impugnazione proposta era inammissibile, secondo un orientamento ormai pacifico e indiscusso della Suprema Corte. Risulta pertanto di lapalissiana evidenza l’errore commesso dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, potere che permane in capo al giudice in ogni stato e grado del procedimento.
A giudizio del ricorrente, nel caso di specie il giudice dell’appello non avrebbe potuto fare salva l’impugnazione proposta, neppure facendo riferimento all’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. dal momento che il giudice ha il potere/dovere di provvedere alla corretta qualificazione del gravame non essendogli consentito, tuttavia, di sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denomiNOME ma inammissibile con quello astrattamente ammissibile, in quanto non si tratterebbe di inesatta qualificazione giuridica del gravame, ma di un ‘ infondata pretesa da sanzionare con la inammissibilità. Ed infatti la Suprema Corte ha precisato che è inammissibile l’impugnazione proposta dal AVV_NOTAIO generale avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace con la quale si deducono censure di merito con richiesta di affermazione della penale responsabilità, trattandosi di impugnazione non soggetta a conversione in ricorso per Cassazione in quanto al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto ma inammissibilmente proposto con quello astrattamente ammissibile. La scarna pagina dell’impugnazione presentata dal pubblico ministero non avrebbe, comunque, superato il vaglio di ammissibilità dinanzi a questa Corte di legittimità.
2.2 Violazione dell’art. 633 cod. pen. per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato in quanto risulta evidente l’assenza di arbitrarietà nella presunta invasione, poiché l’imputato aveva la legittima detenzione degli immobili e il possesso delle chiavi.
2.3 Violazione di legge e, in particolare, degli art. 192 e 533 cod.proc.pen. e inversione dell’onere probatorio e vizio di motivazione sul punto, poiché il tribunale non ha superato il ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell’imputato.
2.4 Violazione di legge e, in particolare, degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod.pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e vizio di motivazione sul punto, in quanto il
tribunale nulla ha ritenuto di dire sulla concessione delle attenuanti generiche, non ha motivato sulla quantificazione della pena e anche in merito al diniego del beneficio della sospensione condizionale valorizza i precedenti penali dell’imputato senza fare riferimento alla normativa del giudice di pace che esclude l’applicabilità del beneficio.
Con memoria trasmessa il 18 settembre 2025 l’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e , qualificata l’impugnazione come ricorso , il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l’esame delle altre censure formulate dalla difesa di COGNOME.
Va osservato che avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace l’unico mezzo di impugnazione consentito al pubblico ministero è il ricorso per cassazione, che costituisce tuttora il mezzo di impugnazione ordinario, pur successivamente all’entrata in vigore dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018).
In tal senso si sono espresse numerose pronunzie di legittimità confermando il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (ex plurimis Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, COGNOME Francesco, Rv. 252902).
Ne consegue che il Tribunale era funzionalmente incompetente a giudicare dell’appello avverso la sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace, posto che la nozione di incompetenza funzionale va riferita alla violazione delle regole che incardinano la giurisdizione attraverso il suo esercizio da parte di organo radicalmente incompetente ed “incapace” a celebrare il giudizio, per la ricorrenza di regole speciali di individuazione della competenza in relazione alle qualità soggettive dell’imputato (Sez. 2, n. 47147 del 11/10/2019, Rv. 277779 – 01)
L’incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell’organo all’adozione di un determiNOME provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un’esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da
un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1). (Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De, Rv. 198219 01)
E’ certo che la sentenza emessa a seguito di un mezzo d’impugnazione inammissibile va annullata senza rinvio, ma occorre individuare nel rispetto del favor impugnationis e dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen. quale efficacia attribuire all’atto di ‘appello’ del pubblico ministero, considerato che è evidente la volontà del requirente di ottenere la riforma della sentenza impugnata.
La richiesta del AVV_NOTAIO generale secondo cui questa Corte dovrebbe annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al Tribunale perché quest’ultimo provveda a qualificare l’impugnazione come ricorso e a ritrasmettere gli atti a questa Corte non è condivisibile, perché contraria a criteri di economia processuale.
Ed infatti è stato affermato in relazione a situazioni processuali, diverse ma sotto alcuni profili analoghe a quella per cui è giudizio, che in caso di annullamento senza rinvio di un provvedimento emesso da giudice funzionalmente incompetente, la Corte di cassazione, in coerenza con la disciplina in tema di competenza, con i principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e con quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve disporre la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente. (Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097 -01; Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 -01).
Nel caso in esame non può trascurarsi che l’autorità competente a valutare l’impugnazione del pubblico ministero si identifica in questa Corte di legittimità.
Sembra pertanto più coerente con i soprarichiamati principi, una volta qualificato l’ atto di appello come ricorso, verificare l ‘ ammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero e la sua eventuale fondatezza; non può configurarsi, al riguardo, alcuna violazione del contradditorio, posto che i l difensore dell’imputato con le sue conclusioni scritte ha replicato alle richieste del AVV_NOTAIO generale e ha chiesto che l’impugnazione del P.M. , una volta qualificata come ricorso, venga dichiarata inammissibile o rigettata.
Nella specie, si contesta all’imputato il delitto di cui all’art. 633 cod.pen. perché al fine di occuparlo e di trarne profitto, entrava nell’appartamento di proprietà del defunto COGNOME NOME e vi si tratteneva, nonostante più volte esortato a cessare l’occupazione.
Il Giudice di pace aveva assolto l’imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, osservando che l’imputato sosteneva di avere ricevuto le chiavi dell’immobile dal proprietario e mostrava di non essere consapevole dell’arbitrarietà della sua condotta.
Dalla lettura dell’atto di appello, si evince che con l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado il p.m. ha dedotto vizi che non sono estranei al sindacato di legittimità, in quanto ha nel complesso denunziato il travisamento per omissione di prove dirimenti, aventi natura dichiarativa e documentale; in particolare, ha lamentato che il Giudice di pace aveva omesso di valutare le dichiarazioni del teste COGNOME, il quale, come riportato in sentenza, aveva spiegato che il fratello defunto aveva consegNOME a COGNOME le chiavi dell’appartamento, all’epoca locato a terzi, per vigilare sugli inquilini ; inoltre il Giudice non aveva considerato le diffide inviate dal curatore dell’eredità giacente all’imputato , acquisite agli atti, dirette a d ottenere il rilascio dell’appartamento occupato sine titulo , nonché l’esito della causa civile promossa dal curatore del l’eredità giacente.
Ed in effetti la sentenza di assoluzione non presenta alcun riferimento alle diffide di rilascio e all’esito del giudizio civile e, pur riportando alcuni passaggi delle dichiarazioni del teste COGNOME NOME, il quale aveva riferito che l’imputato aveva ricevuto le chiavi dal fratello, proprietario dell’appartamento all’epoca locato, con lo specifico mandato di vigilare sugli inquilini e che alla morte del congiunto, si era offerto di restituirgli le chiavi, che lui non aveva potuto accettare perché voleva rinunziare all’eredità , non ne ha tratto le debite conseguenze in tema di elemento soggettivo, limitandosi a concludere, in modo intrinsecamente contraddittorio, che l’imputato non fosse consapevole dell’arbitrarietà della sua occupazione sine titulo .
Si impone, pertanto, anche l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Treviso in diversa composizione che rivaluterà la colpevolezza dell’imputato .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Treviso quale giudice di appello per incompetenza funzionale e riqualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. l’appello del P.M. come ricorso per Cassazione, annulla la sentenza del Giudice di pace di Treviso in data 4 novembre 2022 con rinvio allo stesso Ufficio in diversa composizione per nuovo giudizio.
Roma, 24 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME