Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2930 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2930 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 marzo 2025, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, riqualificato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) ed in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 674 cod. pen. (capo B), perchØ non punibili per particolare tenuità dei fatti ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Avverso l’indicata sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, propongono ricorso per cassazione, sollevando tre motivi, il terzo dei quali articolato con separato atto.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, 171, 178, lett. c), 179, 420-bis, 157 ss., 601 cod. proc. pen., 8 l. n. 890 del 1982, 24 e 111 Cost., 6 CEDU.
Lamenta la difesa l’esistenza di un vizio della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 06 marzo 2025 nei confronti dell’imputato COGNOME NOME, essendo stata la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata per compiuta giacenza, senza che sia stata fornita in giudizio la prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. C.A.D.)
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione e violazione di legge processuale e sostanziale, in relazione agli artt. 125, comma 3, 568, comma 5, cod. proc. pen., 3, 24 e 111 Cost., 6 CEDU.
Lamenta la difesa che, seppure l’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. preveda l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, la Corte di appello di Roma avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Giudice competente, essendo stato articolato motivo di impugnazione ampiamente compatibile con le censure in sede di legittimità, in conformità al piø recente indirizzo delle Sezioni Unite, in base al quale, in caso di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il Giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchØ l’esistenza di una voluntas impugnationis.
Deduce, inoltre, che la Corte territoriale non ha considerato la sussistenza dell’interesse della parte ad eliminare gli effetti di un provvedimento pregiudizievole.
L’applicazione della causa di non punibilità presuppone accertamenti di natura fattuale non effettuati, nØ risulta che i difensori degli imputati ne abbiano fatto richiesta o che vi sia stata preventiva interlocuzione delle parti processuali, conseguendo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, anche perchØ le finalità perseguire dall’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., che comporta l’iscrizione della sentenzanel casellario giudiziale, vanno bilanciate con il diritto di difesa dell’imputato ad ottenere a seguito della riqualificazione nell’ipotesi contravvenzionale una formula assolutoria piø favorevole con estinzione del reato per oblazione.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione e violazione di legge processuale e sostanziale, in ordine alla riqualificazione giuridica del fatto operata senza l’instaurazione del contraddittorio, in relazione agli artt. 125, comma 3, 521 e 546 cod. proc. pen., 256-bis e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, 24 e 111 Cost., 6 CEDU.
Lamenta la difesa che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prospettare alle parti la possibilità di giungere ad una riqualificazione, affinchŁ queste potessero interloquire in merito prima che venisse pronunciata la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio.
Deduce peraltro la difesa che la diversa qualificazione giuridica dovrebbe comportare una mera modifica del nomen iuris, e non, come nel caso in esame, una diversa qualificazione storica del fatto, che avrebbe reso necessaria la restituzione degli atti al pubblico ministero, per la modifica formale della contestazione, differendo i reati – quello originariamente contestato e quello configurato dal G.U.P. – sotto il profilo della condotta, sotto il profilo dell’elemento psicologico, sotto il profilo sanzionatorio, potendo l’ipotesi contravvenzionale essere estinta facendo ricorso all’istituto dell’oblazione.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dei ricorrenti, con la quale si insiste sui motivi di ricorso e se ne chiede l’accoglimento, con l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati sotto il profilo della violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dedotta nel secondo motivo; sono invece inammissibili nel resto.
Invero, a seguito della modifica apportata dall’art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 3-quater dell’art. 428 cod. proc. pen. oggi dispone che «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». La modifica Ł coerente con quella generale apportata dal medesimo decreto legislativo all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che amplia i casi di inappellabilità della sentenza andando ad includere, accanto alle sentenze di condanna alla
pena dell’ammenda e a quelle di proscioglimento per contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con la pena alternativa, le sentenze di condanna con la quale sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, in relazione alle quali Ł proponibile il solo ricorso per cassazione.
A fronte della inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere resa dal G.U.P. del Tribunale di Frosinone, poichŁ relativa, a seguito della riqualificazione del reato di cui al capo A, a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, dunque rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, riqualificando come ricorsi gli appelli erroneamente proposti, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (“L’impugnazione Ł ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione Ł proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente”).
Sul punto, il Collegio intende riaffermare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua piø autorevole composizione, secondo il quale, allorchØ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all’indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchØ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221).
Sebbene tale insegnamento sia talvolta contrastato da alcune pronunce delle sezioni semplici che affermano la diversa opzione ermeneutica volta a privilegiare la reale volontà della parte, precedentemente elaborata dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336), il Collegio condivide il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite COGNOME, che, in quanto ultima pronuncia temporalmente emessa sul tema dal massimo consesso, rappresenta il precedente vincolante, presidiato dall’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., non reputando di dover attivare il meccanismo previsto da quest’ultima norma, vale a dire la nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite (in tal senso, Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., non essendo necessaria, alla luce del principio di economia processuale, la restituzione del processo al giudice già erroneamente adito. Infatti, in casi consimili, come già ricordato, la trasmissione degli atti a questa Corte (e, piø in generale, al giudice competente per l’impugnazione) potrebbe avvenire anche senza la pronuncia di un atto giurisdizionale, per semplice presa d’atto e disposizione amministrativa (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532).
Alla fase rescindente della sentenza impugnata, deve dunque far seguito, innanzi a questa stessa Corte ed a questo stesso Collegio, la fase rescissoria, dedicata alla decisione dei ricorsi avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Frosinone (v. Sez. 2, n. 39095 del 22/10/2025, Adm, non mass.).
Deve, a questo punto, rilevarsi la inammissibilità dell’impugnativa, qualificata come ricorso per cassazione, proposta da NOME COGNOME, in quanto sottoscritta dall’AVV_NOTAIO, che non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Al riguardo va precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato in tal senso qualificato l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte, poichØ il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr. per tutte Sez. U, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119; piø di recente, Sez. 2, n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285990; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 4, n. 40195 del 07/11/2025, COGNOME, non mass.).
NØ può sostenersi che il vizio originario dell’impugnazione possa essere sanato dalla circostanza che la pronuncia di inammissibilità dell’appello, da parte della Corte territoriale, abbia reso necessario proporre ricorso per cassazione, questa volta sottoscritto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, poste che, una volta ritenuto che l’impugnazione avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Frosinone deve essere qualificata come ricorso per cassazione, questa Corte Ł chiamata ad esaminarne ammissibilità e fondatezza (art. 621, comma 1, in relazione all’art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 28521 del 07/12/2018, dep. 2019, Alagna, non mass.)
All’accoglimento della doglianza relativa alla violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e alla inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME per violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. consegue l’assorbimento della doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa alla sola posizione del predetto ricorrente.
Quanto all’impugnazione presentata da NOME COGNOME, i due restanti motivi, che ripropongono le doglianze prospettate con il ricorso in appello, vanno congiuntamente esaminati perchØ connessi e sono manifestamente infondati.
4.1. Deve premettersi che la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. può essere pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., in quanto l’art. 425 cod. proc. pen. contempla la possibilità, per il Giudice dell’udienza preliminare, di pronunziare sentenza di non doversi procedere anche quando l’imputato Ł persona ‘non punibile per qualsiasi causa’, con la conseguenza che, avendo l’art. 131-bis cod. pen. introdotto una speciale causa di non punibilità, la stessa rientra ex se nell’ampia previsione di applicabilità di detto istituto giuridico in sede di udienza preliminare, anche in ragione della funzione svolta da tale udienza: la valutazione dell’opportunità funzionale dell’esame dibattimentale dell’accusa, da ciò conseguendo la facoltà di procedere al proscioglimento anche della persona non punibile, poichØ anche in tale ipotesi lo svolgimento del dibattimento si rivela inutile (Sez. 5, n. 21409 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 267145).
E’ anche opportuno rammentare che la sentenza di non luogo a procedere emessa nell’udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen. conserva un carattere processuale e non di merito, sicchØ alla stessa non si applica la disposizione dell’art. 651-bis cod. proc. pen.: avendo quest’ultima disposizione espressamente stabilito che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto “in seguito a dibattimento” ha efficacia di giudicato nei termini precisati dalla norma, si evince, a contrariis, che la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. per non punibilità dovuta alla particolare tenuità del fatto non determina vincoli extrapenali, in quanto non riveste efficacia di giudicato per alcun aspetto nei giudizi civili ed amministrativi.
4.2. Deve, poi, escludersi che la riqualificazione giuridica operata dal G.U.P. abbia comportamento un mutamento del fatto descritto nell’imputazione, dovendo in proposito ribadirsi il principio secondo il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchØ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione Ł del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
Ora, la riqualificazione operata dal G.U.P. non pone criticità rispetto al principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata soltanto operata una diversa definizione giuridica, peraltro in melius, di un fatto storico che era stato chiaramente delineato nell’imputazione, sia pure con un diverso inquadramento giuridico, dovendosi pertanto ribadire la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655), secondo cui l’attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, qualora l’imputato e il suo difensore, come avvenuto nel caso di specie, abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (v. Sez. 3, n. 26569 del 04/03/2021, COGNOME, non mass., dove si Ł ritenuto che non si ha mutamento del fatto nel caso di condanna per il reato contravvenzionale di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 d.lgs. n. 151 del 2006 a fronte di una originaria contestazione del reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, dove la vicenda addebitata all’imputato era quella di aver appiccato il fuoco a rifiuti da lui stesso depositati in maniera incontrollata).
4.3. NØ può essere contestato il difetto di contraddittorio sul punto o eccepita la riqualificazione operata a sorpresa dal Giudice dell’udienza preliminare, sia perchØ appare dirimente il fatto che, avendo il pubblico ministero espressamente richiesto, nelle conclusioni assunte in sede di udienza preliminare, previa derubricazione del reato contestato nel capo A) nel reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 della sentenza del G.U.P.) la difesa dell’imputato ben avrebbe potuto interloquire ed opporsi alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. da parte dell’accusa, rappresentando anche l’intenzione di avanzare istanza di oblazione, ma non lo fece; sia perchØ, piø in generale,la sentenza di non luogo a procedere viene emessa all’esito dell’udienza preliminare la quale, come emerge dagli artt. 418 e ss., si svolge in camera di consiglio, ma con il dispiegamento completo del contraddittorio fra le parti, per cui la nuova definizione del reato appariva come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, ciò anche alla luce della richiesta conclusiva espressamente formulata dal pubblico ministero, sicchŁ l’imputato e il suo difensore avevano avuto, in quella fase di merito, la possibilità di interloquire in ordine al tema – espressamente prospettato – della riqualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A) dell’imputazione.
4.4. Quanto poi all’obiezione difensiva secondo cui la riqualificazione operata dal G.U.P. del Tribunale di Frosinone avrebbe privato l’imputato della possibilità di avvalersi
dell’oblazione, applicabile in relazione ai reati contravvenzionali e dunque non a quello delittuoso contestato originariamente, deve replicarsi che la questione non Ł proponibile in questa sede, avendo le Sezioni Unite di questa Corte stabilito in proposito (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925) che, in materia di oblazione, nel caso in cui Ł contestato un reato per il quale non Ł consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. nØ quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda d’ufficio ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio, tanto piø che, nel caso in esame, come già sottolineato, era intervenuta una precisa richiesta di riqualificazione nella ipotesi contravvenzionale nelle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero.
4.5. Infine, la sentenza di non luogo a procedere ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Frosinone ha riguardato entrambe le imputazioni contestate nel capo di imputazione, avuto riguardo alla parte motiva della sentenza, dove il giudice di merito, in ragione della esiguità del danno o del pericolo e tenuto conto della contenuta entità della combustione – posta a base di entrambe le fattispecie di reato contestate – e della non abitualità del comportamento, afferma che ‘i reati, come riqualificati, rientrano nei limiti di pena di cui all’art. 131-bis c.p.’, per poi, nella parte dispositiva, dichiarare non luogo a procedere in ordine ‘ai reati ascritti loro’, perchØ ‘i fatti non sono punibili per particolare tenuità’.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificate le impugnazioni come ricorsi per cassazione li dichiara inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME