Impugnazione Inammissibile: Quando il Ricorso in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione inammissibile possa essere rapidamente definita dalla Corte di Cassazione quando i motivi addotti sono generici, fattuali o manifestamente infondati. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per strutturare un ricorso efficace. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte per trarne utili insegnamenti pratici.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trieste, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre distinti motivi. In primo luogo, lamentava il rigetto della sua richiesta di rinvio per legittimo impedimento, dovuta a un ricovero ospedaliero programmato. In secondo luogo, contestava la sua responsabilità penale, cercando di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti svolto nei gradi di merito. Infine, si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Analisi dell’Impugnazione Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziando le ragioni della loro inammissibilità o manifesta infondatezza.
Il Legittimo Impedimento non Assoluto
Il primo motivo è stato giudicato generico e infondato. La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente respinto la richiesta di rinvio. Né il certificato medico né la documentazione successiva dimostravano un’impossibilità assoluta e attuale a comparire. Trattandosi di un ricovero programmato e non di un’emergenza imprevedibile, non si configurava quel carattere di assolutezza che la legge richiede per giustificare il rinvio di un’udienza. Questo punto ribadisce un principio consolidato: non ogni impedimento è ‘legittimo’ ai fini processuali.
L’inammissibilità dei Motivi di Fatto
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità, è stato liquidato come inammissibile perché ‘interamente articolato in fatto’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sulle prove e sulla ricostruzione degli eventi. Il suo ruolo è quello di giudice della legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare il merito della vicenda. Un motivo che chiede alla Suprema Corte di fare una nuova valutazione dei fatti è, per sua natura, un’impugnazione inammissibile.
La Valutazione Discrezionale delle Circostanze Attenuanti
Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva congruamente motivato la decisione di non concedere le attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che la valutazione sulle attenuanti è un ‘giudizio di fatto’ riservato al giudice di merito. Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi (tra quelli dell’art. 133 c.p.) considerati preponderanti per la decisione, come avvenuto nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di impugnazione inammissibile, è essenziale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti a questioni di diritto e non tentino di sollecitare una nuova valutazione del merito. Il legittimo impedimento deve essere provato nella sua assolutezza e attualità, mentre le decisioni discrezionali del giudice, se adeguatamente motivate, sono difficilmente scalfibili in sede di legittimità. La preparazione di un ricorso efficace richiede, quindi, una profonda comprensione dei limiti e delle funzioni del giudizio di Cassazione.
Un ricovero ospedaliero programmato costituisce sempre un legittimo impedimento a partecipare all’udienza?
No. Secondo questa ordinanza, un ricovero programmato non configura necessariamente un impedimento di carattere assoluto. Per giustificare un rinvio, la documentazione prodotta deve dimostrare l’attuale e totale impossibilità dell’imputato a presenziare in aula.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso basato esclusivamente su questioni di fatto è dichiarato inammissibile.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una valutazione discrezionale degli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, come i precedenti penali dell’imputato. Se la motivazione è logica e non contraddittoria, tale decisione non è sindacabile in sede di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORMONS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui alli ar 368 cod. pen.
Il primo motivo, con il quale viene posta una questione processuale relativa al legittimo impedimento dell’imputato, è generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte d’appello evidenzia puntualmente che la richiesta di differimento avanzata dall’imputato per l’udienza del 26 novembre 2021 è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado, atteso che, né dal certificato medico, né dall’ulteriore documentazione trasmessa, emergeva la attualità dell’impedimento e che in ogni caso, trattandosi di ricovero programmato, non si configurava un impedimento di carattere assoluto.
Il secondo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato è inammissibile perché interamente articolato in fatto.
Il terzo motivo avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Si ribadisce che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex plurimis: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
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