Impugnazione in assenza: i requisiti del mandato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi requisiti formali per l’impugnazione in assenza dell’imputato. La decisione sottolinea come il rispetto delle procedure, in particolare la presentazione di uno specifico mandato al difensore, sia un presupposto fondamentale per l’ammissibilità del ricorso, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di difesa. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello territoriale per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, previsto dall’articolo 334 del codice penale. L’imputato, processato in sua assenza, proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, sollevando diverse censure, sia di natura procedurale che di merito. In particolare, veniva contestata la stessa responsabilità penale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Questione Giuridica: Requisiti per l’Impugnazione in Assenza
Il fulcro della questione procedurale riguardava la legittimità costituzionale dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, nei processi celebrati in assenza dell’imputato, l’atto di impugnazione del difensore debba essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un mandato specifico rilasciato dall’assistito dopo la pronuncia della sentenza, contenente anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio. La difesa del ricorrente sosteneva che tale requisito limitasse ingiustamente il diritto di difesa.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata su due fronti principali: quello procedurale e quello di merito.
La Validità dei Requisiti Procedurali
Sul piano procedurale, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. I giudici hanno chiarito che le disposizioni dell’art. 581 c.p.p. non limitano il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma si limitano a regolare le modalità con cui il difensore può esercitare tale facoltà. La norma, richiedendo un mandato specifico e successivo alla sentenza, mira a garantire che l’imputato assente sia effettivamente a conoscenza della condanna e manifesti una volontà attuale e consapevole di impugnarla. Questo, secondo la Corte, non collide né con il diritto di difesa né con la presunzione di non colpevolezza.
L’Inammissibilità nel Merito
Anche nel merito, i motivi del ricorso sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse motivato in modo logico e coerente sulla responsabilità penale dell’imputato. Inoltre, la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stata considerata generica, poiché il ricorrente non aveva indicato quali elementi positivi, eventualmente trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di tale beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio di rigore formale e di chiarezza sostanziale. La motivazione principale dell’inammissibilità risiede nella manifesta infondatezza delle censure proposte. I giudici hanno osservato che le regole sull’impugnazione in assenza servono a bilanciare il diritto di difesa con la necessità di assicurare la consapevolezza e la volontà dell’imputato nel proseguire il percorso giudiziario. Per quanto riguarda le critiche alla sentenza di condanna, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti; le censure devono evidenziare vizi logici o violazioni di legge, non un mero dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito. La genericità del motivo sull’art. 131-bis ha infine completato il quadro, portando a una declaratoria di inammissibilità totale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria per la difesa tecnica: l’impugnazione per conto di un imputato assente richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali previsti dalla legge. Il mandato specifico, rilasciato post-sentenza, non è una mera formalità, ma un atto essenziale che certifica la volontà dell’assistito. In sua assenza, o in presenza di motivi di ricorso generici e manifestamente infondati, l’esito è la dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i requisiti specifici per l’impugnazione se il processo si è svolto in assenza dell’imputato?
Secondo l’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione presentato dal difensore deve essere depositato, a pena di inammissibilità, unitamente a un mandato specifico rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
La richiesta di un mandato specifico per l’impugnazione in assenza viola il diritto di difesa?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa norma non limita il diritto di impugnazione dell’imputato, ma regola semplicemente le modalità di esercizio di tale diritto da parte del difensore, assicurando che l’imputato sia consapevole e voglia effettivamente impugnare la sentenza.
Perché è stato respinto il motivo di ricorso relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Il motivo è stato considerato generico. Il ricorrente ha omesso di indicare quali elementi positivi, eventualmente non considerati dal giudice di merito, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento del beneficio, rendendo la censura inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SUN NE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 7969/24 SUN
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità del reato ed, in particolare, alla irrilevanza della eventuale irregolarità della notifica del provvedimento di confisca (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, COGNOME quanto COGNOME alla COGNOME questione COGNOME di COGNOME legittimità COGNOME costituzionale preliminarmente sollevata con riguardo all’art. 581, comma 1 quater cod. pen., nella parte in cui richiede, in relazione ai processi che si sono celebrati in assenza, che l’atto di impugnazione sia depositato unitamente a un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, che la stessa è manifestamente infondata, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, quanto alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha motivato correttamente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, la censura risulta generica, là dove omette di individuare gli elementi positivi pretermessi dal giudice di merito idonei a giustificare il riconoscimento del predetto beneficio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024