Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da NOME e NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato.
Rilevato che i ricorrenti lamentano erronea applicazione degli artt. 133 e 62bis cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
ritenuto che dal complesso argonnentativo della sentenza si ricavano precise giustificazioni riguardanti la congruità della pena inflitta dal primo giudice, i ragione della gravità del fatto e dell’entità del danno cagionato alla persona offesa.
Considerato che è evincibile dalla motivazione espressa in sentenza, l’implicito rigetto di ogni istanza riguardante l’adozione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, ivi inclusa la possibilità di riconoscere le già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante ritenuta.
Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore