Impugnazione Errata: la Cassazione Conferma l’Obbligo di Riqualificazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28344/2024, è tornata su un principio fondamentale del diritto processuale penale: la gestione di una impugnazione errata. Anche se un atto viene formalmente denominato in modo scorretto (ad esempio, “appello” invece di “ricorso”), il giudice non può dichiararlo automaticamente inammissibile. Sussiste, infatti, un preciso obbligo di interpretare la volontà della parte e di trasmettere l’atto al giudice competente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo: dall’Appello Sbagliato alla Prescrizione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Giudice di Pace per il reato di lesioni personali, commesso nel luglio 2013. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto un’impugnazione contro questa sentenza.
Tuttavia, l’atto è stato qualificato come “appello” e presentato al Tribunale. Quest’ultimo ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, sostenendo che la sentenza del Giudice di Pace non era appellabile e che l’errata intestazione dell’atto impediva di considerarlo come un ricorso per cassazione.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, che disciplina proprio il caso dell’impugnazione errata.
Il Principio di Conversione dell’Impugnazione Errata
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento consolidato e maggioritario. Il principio, sancito anche dalle Sezioni Unite, è chiaro: quando un provvedimento viene impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge, il giudice che riceve l’atto ha un compito ben preciso.
Non deve fermarsi al nomen iuris (il nome formale dato all’atto), ma deve:
1. Verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento: accertare se la decisione è, in linea di principio, contestabile.
2. Accertare la voluntas impugnationis: verificare che esista la chiara intenzione della parte di sottoporre la decisione a un controllo giurisdizionale.
Se questi due requisiti sono soddisfatti, il giudice ha l’obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente, senza necessità di adottare un provvedimento specifico. In pratica, l’errore formale della parte non può precludere il suo diritto a un riesame della decisione.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il Tribunale di Prato ha errato nel dichiarare l’inammissibilità. Avrebbe dovuto, invece, riqualificare l’atto come ricorso per cassazione e trasmetterlo direttamente alla Suprema Corte. La sola indicazione formale di “appello” non era sufficiente a bloccare il corso della giustizia.
Una volta affermato questo principio e avocata a sé la decisione, la Cassazione ha proceduto a un’ulteriore valutazione. Ha rilevato che, nel frattempo, il tempo massimo per perseguire il reato era trascorso. Il reato, commesso nel 2013, si è prescritto il 1° gennaio 2021, ben prima della pronuncia del Tribunale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il reato è risultato estinto per prescrizione. Questa decisione ha due importanti implicazioni pratiche:
1. Per gli avvocati: Rafforza la tutela del diritto di difesa. Un mero errore formale nella redazione dell’atto di impugnazione non ne determina automaticamente l’invalidità, purché la volontà di impugnare sia chiara.
2. Per i giudici: Ricorda loro il dovere di non adottare un approccio eccessivamente formalistico. Il loro ruolo è quello di interpretare gli atti per garantire la sostanza del diritto di impugnazione, convertendo l’atto errato e trasmettendolo all’organo giudiziario corretto.
In definitiva, la pronuncia sottolinea come i principi di garanzia e il diritto a un giusto processo debbano prevalere su errori formali che non intaccano la sostanza della richiesta di giustizia.
Cosa succede se si presenta un’impugnazione con un nome sbagliato (es. “appello” invece di “ricorso”)?
L’impugnazione non viene automaticamente dichiarata inammissibile. Se è chiara la volontà di contestare la sentenza e il provvedimento è oggettivamente impugnabile, l’atto viene considerato valido.
Qual è il dovere del giudice che riceve un’impugnazione errata?
Il giudice non deve dichiarare l’inammissibilità basandosi solo sull’errore formale. Deve verificare l’intenzione della parte di impugnare e l’impugnabilità del provvedimento, per poi trasmettere gli atti al giudice effettivamente competente a decidere.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinviare il caso a un altro giudice?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché, una volta riqualificato l’atto e preso in carico il caso, ha rilevato che il reato era ormai estinto per prescrizione. Non c’erano più le condizioni per proseguire il processo e arrivare a una condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile tior,k, l’appello proposto dall’imputato COGNOME avverso la sentenza di condanna del giudice di pace per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in data 1 luglio 2013.
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza del giudice di pace era inappellabile e che l’impugnazione non poteva qualificarsi come ricorso per cassazione in quanto «era espressamente indicata nella intestazione dell’atto la dizione di “appello”»
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è fondato.
Il collegio aderisce a quell’orientamento decisamente maggioritario in forza del quale In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, COGNOME, tra le ultime Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134 – 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280168 – 01).
Va rilevato, allora, che, non risultando sospensioni, il termine prescrizionale massimo è decorso in data 1 gennaio 2021 (prima della pronuncia di secondo grado).
Pertanto in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 03/07/2024