Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9982 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Catania il 16/2/1974
avverso l’ordinanza del Magistrato dì Sorveglianza di Catania del 23/8/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata’
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 23.8.2024, il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha provveduto su un’istanza, formulata ai sensi dell’art. 64 L. n. 689 del 1981 da COGNOME NOMECOGNOME sottoposto a detenzione domiciliare, di autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per quattro ore, ex art. 56, comma 2, L. n. 689 del 1981, onde provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
L’istanza precisava che il ricorrente fosse stato autorizzato dalla Corte di Appello di Catania, con la sentenza che gli applicava la pena sostitutiva, ad
t
allontanarsi per quattro ore al giorno (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e che successivamente il Magistrato di Sorveglianza, dopo il passaggio in giudicato della condanna, lo avesse autorizzato ad uscire per sette ore (dalle 7 alle 14) per prestare attività lavorativa, sicché la possibilità di lasciare il domicilio per quattro ore al giorno era almeno parzialmente inapplica bile.
Il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza, sulla base del rilievo che il detenuto ha comunque già a disposizione due ore al giorno per provvedere alle proprie esigenze di vita.
Avverso la predetta ordinanza, il difensore di COGNOME ha proposto reclamo ex art. 69-bis Ord. Pen., con cui ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento.
Con requisitoria scritta trasmessa 1’11.11.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto fondata su una motivazione apparente, priva di riferimenti specifici e inidonea a esprimere la ratio decidendi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania del 23.8.2024 deve essere qualificata come opposizione.
Il suo difensore ha presentato un atto che ha definito “reclamo ex art. 69 bis” L. n. 354 del 1975, facendo però riferimento ad una disposizione che è inconferente rispetto al caso di specie.
La originaria richiesta dell’interessato aveva ad oggetto la modifica delle modalità di esecuzione di una pena sostitutiva, su cui, ai sensi dell’art. 64 L. n. 689 del 1981, il magistrato di sorveglianza provvede nelle forme di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., e cioè a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Di conseguenza, avverso il provvedimento emesso senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è esperibile opposizione innanzi allo stesso tribunale di sorveglianza e, pertanto, l’impugnazione della decisione del magistrato di sorveglianza è da riqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis” (cfr. Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282487 – 01).
Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Catania, affinché provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Catania.
Così deciso il 29.11.2024