Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17212 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17212 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Gioiosa Marea il 27/05/1946
dalla parte civile NOME NOME nato a Ficarra il 18/01/1945
avverso la sentenza del 11/12/2023 del Tribunale di Patti Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
Letti i motivi nuovi presentati telematicamente, in data 24 febbraio 2025, dal difensore dell’imputata, e la successiva memoria di replica, depositata telematicannente in data 26 febbraio 2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13 novembre 2024, la Corte di appello di Messina ha disposto la trasmissione degli appelli proposti da NOME e da NOME NOMECOGNOME nella qualità rispettivamente di imputata e parte civile, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. avverso la sentenza del 11/12/2023 del Tribunale di Patti
Il Tribunale, con la suindicata sentenza, ha assolto l’imputata: dal reato di cui all’art. 660 cod.pen., previa diversa qualificazione della condotta originariamente ascritta ai sensi dell’art. 674 cod.pen. ( capo A), perché non punibile per lieve entità del fatto; dal reato di cui all’art. 612 cod.pen. ( capo B) perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello ha ritenuto l’inappellabilità della sentenza, ai sensi dell’art. 593, comma, cod. proc. pen., essendo il reato previsto dall’art. 674 cod. pen. punito con pena alternativa ed il reato previsto dall’art. 612, comma 1, cod. pen. punito con pena pecuniaria.
Hanno proposto impugnazione sia l’imputata che la parte civile.
2.1.L’imputata COGNOME NOME ha chiesto l’assoluzione dal reato di cui all’art. 674 cod. pen. formulando rilievi sull’attendibilità della persona offesa.
2.2. La parte civile, NOME NOME ha denunciato l’erroneità della diversa qualificazione giudica del fatto operata dal Tribunale e la contraddittorietà ed incompletezza della motivazione, in relazione al reato di cui all’art. 612 cod.pen.
2.2.1.Con secondo motivo ha, altresì, censurato la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria introdotta attraverso l’atto di costituzione di parte civile.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore dell’imputata ha depositato telematicamente motivi nuovi, in data 24 febbraio 2025, e successiva memoria di replica del 26 febbraio 2025
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata NOME è inammissibile mentre è fondato il ricorso proposto nell’interesse della parte civile.
1.In via preliminare deve rilevarsi che l’imputata non poteva proporre appello avverso la sentenza del Tribunale che, previa diversa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 674 cod.pen. (e non piu’ ai sensi dell’art. 660 cod.pen. originariamente contestato) ne ha escluso la punibilità per lieve entità del fatto in quanto, ai sensi dell’art. 593 comma 3, cod.proc.pen. ( modificato,
sul punto, dall’art. 34, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), sono inappellabili le sentenze di proscioglimento in relazione a “reati” ( e non più mere contravvenzioni) puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
L’ordinanza del Tribunale, che ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen. è stata correttamente emessa nel solco del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Rv. 287234 – 02; Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 – 02; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep.2021, Rv. 280168 01 ).
1.2.Ciò premesso – dovendo l’esame del ricorso in esame GLYPH essere effettuato alla stregua della disciplina relativa al ricorso per cassazione, posto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, cit. in motivazione)- il ricorso proposto dall’imputata deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su vizi estranei al sindacato di legittimità.
Le doglianze difensive, veicolate originariamente attraverso l’atto di appello e successivamente riproposte attraverso motivi nuovi depositati telematicamente dalla difesa, fondate sulla valorizzazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla figlia – i quanto volte a suffragare la tesi dell’insussistenza del fatto, adombrando una possibile fuoriuscita casuale del liquido dalla lavatrice in uso alla medesima persona offesa, non attribuibile in alcun modo all’imputata- sono formulate secondo direttrici in fatto, sottratte al sindacato di legittimità, al cui orizzonte verifica sfugge la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Le doglianze articolate investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, senza che sia configurabile alcun travisamento di prova o profilo di manifesta illogicità della motivazione.
A diversa conclusione deve pervenirsi relativamente all’impugnazione proposta dalla parte civile per le ragioni di seguito indicate.
2.1.Deve preliminarmente rilevarsi che, nella fattispecie in esame in cui la costituzione di parte civile risulta avvenuta all’udienza del 17 gennaio 2022, non trova applicazione la novella di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni unite ( Sez.U.n. 38481 del 25 maggio 2023, Rv. 285036 – 01), secondo cui la norma citata, introdotta dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
2.2. Sono fondate, inoltre, le doglianze con le quali si contesta l’erroneità della diversa qualificazione giudica del fatto operata dal Tribunale, oltre che l’assoluzione dell’imputata dal reato di minaccia, in quanto evidenziano un profilo di contraddittorietà ed incompletezza della motivazione suscettibile di venire in rilievo, non avendo indicato la sentenza impugnata, nel suo ordito motivazionale, su quali elementi sia stato fondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla figlia, risultando omessa ogni considerazione rispetto alla circostanza, per converso decisiva, sulla richiesta di intervento delle forze dell’ordine effettuata proprio da quest’ultima a seguito dell’aggressione verbale subita dalla madre, caduta sotto la sua diretta percezione.
2.3. E’, altresì, fondata la censura relativa alla mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria introdotta dalla ricorrente attraverso l’atto di costituzione di parte civile. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzional dell’art. 538 cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.» (sent. n. 173 del 25 maggio 2022). La Consulta – dopo avere ricordato che il fondamento dell’istituto non risiede nell’inoffensività del fatto ma nella valutazione del legislatore di escluderne la punibilità, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ove ricorrano le condizioni indicate nella disposizione normativa (richiamando quanto rilevato da questa Corte nel suo massimo consesso, in Sez. Un. 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891) in
un’ottica che tende a privilegiare l’intervento della sezione penale secondo la
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logica dell’extrema ratio
ha ritenuto fondata la prospettata eccezione di illegittimità costituzionale individuando un profilo di contrasto rispetto all’art. 2
comma 2, Cost., per il pregiudizio della parte civile, destinata a subire la mancata decisione in ordine alla sua pretesa risarcitoria (o restitutoria) anche
quando fondata e meritevole di accoglimento proprio in ragione del contestuale accertamento, ad opera del giudice penale, della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e della sua riferibilità della condotta illecita all’imputato.
meno rilevante, inoltre, è stato ritenuto il profilo di contrasto rispetto al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) in
considerazione dell’arresto del giudizio per la parte civile, relativo alla domanda risarcitoria (o restitutoria), con soluzione di continuità rispetto a un nuovo
giudizio civile, anche solo per recuperare le spese sostenute nel processo penale.
Il Tribunale, dunque, nell’emettere sentenza ex art. 131 bis cod. pen., era tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento, presentata
dalla parte civile.
3.In conclusione la sentenza deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Deve dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputata con condanna della medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2025.