Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35807 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1217/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 01/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 19924/2025
UBALDA COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Trento
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, quale terza interessata, per lÕannullamento dellÕordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo, ai sensi dellÕart. 321 comma 1, cod.proc.pen., avente ad oggetto i crediti d’imposta a carico della RAGIONE_SOCIALE, nellÕambito del procedimento penale iscritto nei confronti di COGNOME NOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui allÕart. 416 e 316 ter cod.pen., art. 13 bis d.l. n. 34 del 2020 conv. con la l. n. 77 del 2020.
– Avverso l’ordinanza il difensore della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, 324 e 582 cod.proc.pen. per avere il tribunale del riesame disatteso le censure difensive circa l’illiceitˆ del sequestro preventivo dei crediti d’imposta a carico della RAGIONE_SOCIALE, avendo ritenuto, il tribunale, di restringere il giudizio di riesame esclusivamente al decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 e non anche al decreto di sequestro preventivo del 12 maggio 2024, decreti eseguiti con un unico verbale di esecuzione di sequestro impeditivo dell’11 aprile 2025,
senza alcuna specificazione dell’imputazione RAGIONE_SOCIALE somme sequestrate ad uno dei due decreti in questione.
Violazione del principio dell’effetto devolutivo del giudizio di riesame. EÕ ben vero che, sotto un profilo strettamente letterale, la richiesta di riesame avanzata dalla difesa concerneva l’annullamento del sequestro preventivo di cui al decreto G.I.P. del 12 gennaio 2025, nondimeno non potrebbe sottacersi come tale richiesta avrebbe fatto espressamente riferimento all’unico verbale di esecuzione del sequestro in data 11 aprile del 2025. Ed invero nel verbale di esecuzione del sequestro in questione veniva genericamente richiamato sia al decreto in data 12 maggio 2024, che il decreto di sequestro preventivo del 12 gennaio 2025 senza per˜ precisare se la concreta apprensione dei crediti nella disponibilitˆ della RAGIONE_SOCIALE ricorrente fosse dipesa dall’uno o dall’altro decreto ovvero se fosse da considerarsi un unicum. Di poi, stante la concreta unitaria modalitˆ di esecuzione del sequestro RAGIONE_SOCIALE due categorie di crediti (cessione annullate e riduzione di crediti confluiti nel plafond del cessionario) non sarebbe possibile l’imputazione, con certezza, del vincolo di sequestro ad uno dei due specifici decreti. Peraltro, in conformitˆ col principio devolutivo che opera anche nel giudizio di riesame il giudice competente ha piena cognizione e l’istanza, per essere valida, non necessita di motivi a sostegno, tant’è che il tribunale pu˜ anche decidere su ragioni diverse rispetto a quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi solo successivamente alla sua adozione. Nel caso di specie, quindi, l’ordinanza sarebbe viziata per essersi il tribunale del riesame limitato per un mero cavillo formale e/o letterale a non vagliare la fondatezza dei presupposti per l’adozione del sequestro preventivo impeditivo dei crediti di cui la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha la legittima disponibilitˆ con un grave pregiudizio patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la motivazione apparente in punto . Il tribunale del riesame avrebbe totalmente omesso di accertare e di motivare la sussistenza del requisito del fumus commissi delitti, in violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. Di poi non avrebbe affrontato il tema proposto dalla difesa, con la richiesta di riesame, della buona fede in capo alla RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla motivazione apparente in punto , difettando nel caso in esame, il concreto e attuale pericolo della circolazione di un credito.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
Il ricorso è inammissibile sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni.
Secondo il provvedimento impugnato, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, terza estranea al reato, ha proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo
impeditivo, emesso dal G.I.P., in data 12/01/2025, in esecuzione del quale erano stati sequestrati i crediti fittizi creati dalla RAGIONE_SOCIALE, oggetto di indagine nellÕambito di frodi sul c.d. superbonus; che nel verbale di esecuzione del sequestro ad opera della Guardia di Finanza, in data 11 aprile 2025, vi era il riferimento a due decreti di sequestro preventivo, il primo in data 12 maggio 2024 e il secondo in data 12/01/2025; che, tuttavia, i crediti sequestrati a carico della ricorrente non erano stati sequestrati in esecuzione del decreto impugnato del 12/01/0225.
Argomenta, sul punto, il Tribunale che il decreto di sequestro impeditivo del 12/01/2025 concerneva non crediti giˆ ceduti (quelli caduti in sequestro per effetto dellÕesecuzione dellÕ11/04/2025) bens’ Òla quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da RAGIONE_SOCIALE per complessivi € 8.364.051,29Ó.
Sotto un primo profilo, la ricorrente che ammette di avere impugnato il solo decreto di sequestro in data 12/01/2025, deduce la violazione dellÕeffetto devolutivo, nella realtˆ pienamente osservato, argomentando che si sarebbe dovuto estendere il riesame anche al primo decreto ritendendolo implicitamente impugnato, argomento privo di pregio e manifestamente infondato.
La ricorrente avrebbe dovuto impugnare entrambi i decreti dal momento che dal verbale di esecuzione risultava, appunto, lÕesecuzione di due decreti. Ha proposto istanza di riesame avverso al solo decreto del 12/01/2025.
La RAGIONE_SOCIALE terza interessata che avrebbe diritto alla restituzione, legittimata a proporre istanza di riesame, ai sensi dellÕart. 322 cod.proc.pen., ben avrebbe potuto impugnare anche il decreto di sequestro in data 12/05/2024, avendone avuto conoscenza allÕatto dellÕesecuzione, entro dieci giorni, ai sensi dellÕart. 324 cod.proc.pen., ma non avendo proposto impugnazione avverso tale decreto, questa non pu˜ ritenersi implicita per effetto dellÕimpugnazione del decreto del 12/01/2025.
Infine, il provvedimento impugnato ha poi rilevato che quanto sequestrato alla RAGIONE_SOCIALE era lÕoggetto del sequestro disposto nel 2024, e non di quello impugnato. La motivazione del provvedimento è presente e non apparente, unico vizio deducibile in materia di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali. Consegue la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, del secondo (sussistenza del fumus commissi delicti) e terzo motivo (periculum in mora) che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto assorbiti sul rilievo che i crediti sequestrati alla RAGIONE_SOCIALE non erano stati sottoposti a sequestro in esecuzione del decreto impugnato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 01/10/2025
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