Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9026 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a KAIROURAN (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/03/2023 del TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siena, con ordinanza del 18/3/2023, ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME e ha disposto procedersi al giudizio direttissimo nei confronti dello stesso, così come richiesto dal Pubblico Ministero con il decreto emesso il 18/3/2018 per il reato di cui all’art. 13, comma 13, secondo periodo D.Lgs 286/1998.
Avverso il decreto di presentazione dell’imputato a dibattimento per la convalida e avverso l’ordinanza di convalida ha proposto ricorso l’imputato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 381, 429, 449 e 450 cod proc. pen. In due distinti ma connessi motivi la difesa rileva che il provvedimento dei pubblico ministero sarebbe nullo in quanto privo della contestazione e alcuni degli
atti di indagine, nello specifico il verbale di sit della sig.ra NOME COGNOME sarebbero pervenuti solo nel corso della stessa udienza di convalida e non erano, pertanto, contenuti nel fascicolo all’atto della presentazione della richiesta. Sotto altro profilo, poi, una corretta valutazione degli elementi acquisiti anche nel corso dell’udienza imporrebbe di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
In data 21 settembre 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La difesa, in due connessi motivi, deduce la violazione di legge rilevando che il decreto di presentazione al dibattimento dell’imputato arrestato in flagranza e l’ordinanza con la quale questo è stata convalidata sarebbero nulli.
Le doglianze non sono consentite.
2.1. Il decreto di presentazione dell’imputato arrestato in flagranza di reato per la convalida e per la conseguente celebrazione del giudizio direttissimo non è impugnabile.
Avverso tale provvedimento, infatti, l’ordinamento non prevede alcuna impugnazione né questo, finalizzato alla convalida dell’arresto in flagranza poi effettivamente avvenuta, rientra tra quelli per i quali si possa fare ricorso al principio generale di cui all’art. 111 cost.
Lo stesso atto, poi, perfettamente inquadrabile nello schema del diritto processuale, come evidenziato dal Procuratore generale, non può essere ritenuto abnorme, essendo tale categoria destinata unicamente a rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultano tuttavia affetti da anomalie genetiche o funzionali, tali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi, ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell’intero sistema organico della legge processuale (Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 – 01).
2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto all’ordinanza di convalida emessa dal giudice.
Nell’ordinanza impugnata, infatti, il giudice, facendo riferimento agli elementi emersi e al momento conosciuti, ha dato coerente e adeguato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha valutato l’operato della polizia
secondo il parametro della ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautel né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01
Ragione questa per la quale la corretta valutazione così effettuata “ex ante -ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile a a momento in cui l’arresto è stato effettuato e non anche di elementi successiviordine all’astratta configurabilità del reato per cui si procede e alla sua attrib alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della li personale, non è sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, L Spina, Rv. 280896 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valut profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti d ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente