Impugnazione Archiviazione: La Cassazione Chiarisce i Rimedi Corretti
L’impugnazione archiviazione di un procedimento penale è un momento delicato che richiede la conoscenza precisa degli strumenti processuali a disposizione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza quali sono i confini e le modalità per contestare la decisione di un GIP di chiudere un caso. La vicenda analizzata offre spunti fondamentali per comprendere perché non ogni via di ricorso è percorribile e quali errori possono costare non solo la revisione del caso, ma anche una condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Ricorso Diretto
Il caso ha origine dalla decisione del GIP del Tribunale di Palermo di archiviare un procedimento penale a carico di tre indagati per vari reati, tra cui il falso. La persona offesa, ritenendo ingiusta tale decisione, ha deciso di agire proponendo direttamente ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento dell’ordinanza di archiviazione, lamentando vizi relativi alla motivazione del provvedimento del GIP.
La Decisione della Corte sull’Impugnazione Archiviazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione dei giudici supremi si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 410 bis del codice di procedura penale.
L’Unico Rimedio Ammesso: il Reclamo al Tribunale
La Corte ha sottolineato che la legge prevede un unico mezzo per contestare un’ordinanza di archiviazione: il reclamo dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Questa via è stata introdotta proprio per garantire un controllo sulla decisione del GIP, ma entro limiti ben precisi. Non è quindi consentito “saltare” questo grado di giudizio per adire direttamente la Cassazione.
I Limiti dell’Impugnazione Archiviazione tramite Reclamo
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Corte riguarda i motivi per cui si può presentare reclamo. L’articolo 410 bis c.p.p. stabilisce chiaramente che il reclamo è proponibile soltanto per vizi di carattere processuale. Questo significa che si possono contestare errori nella procedura (es. mancato avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione), ma non si può entrare nel merito della valutazione del GIP. Nel caso di specie, la ricorrente lamentava proprio vizi motivazionali, una questione di merito che, secondo la Cassazione, non sarebbe stata sindacabile neppure dal giudice competente per il reclamo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità su una duplice base. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è lo strumento previsto dalla legge per l’impugnazione archiviazione. La scelta del legislatore è stata quella di circoscrivere la contestazione al reclamo al Tribunale, per evitare un sovraccarico della Corte Suprema e per definire un percorso giudiziario chiaro e ordinato.
In secondo luogo, i motivi addotti dalla ricorrente erano in ogni caso infondati, in quanto non rientravano tra quelli ammessi. Contestare la motivazione dell’archiviazione significa chiedere una nuova valutazione del merito delle indagini, attività preclusa sia in sede di reclamo sia, a maggior ragione, in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda opporsi a un’archiviazione: è essenziale utilizzare lo strumento processuale corretto e per i motivi specificamente previsti dalla legge. Tentare scorciatoie o percorrere strade non consentite, come il ricorso diretto in Cassazione, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche negative. La decisione rafforza la necessità di una consulenza legale esperta per valutare attentamente la sussistenza di vizi procedurali prima di intraprendere qualsiasi azione legale contro un’ordinanza di archiviazione.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza di archiviazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso diretto non è consentito. L’ordinanza di archiviazione non è impugnabile tramite ricorso per cassazione.
Qual è l’unico strumento per contestare un’ordinanza di archiviazione?
L’unico mezzo di impugnazione previsto dalla legge è il reclamo dinanzi al Tribunale, come specificato dall’articolo 410 bis del codice di procedura penale.
Per quali motivi si può presentare reclamo contro un’ordinanza di archiviazione?
Il reclamo è ammissibile soltanto per denunciare vizi di carattere processuale. Non è possibile contestare le valutazioni di merito o i vizi di motivazione che hanno portato il giudice a disporre l’archiviazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39368 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: c/
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PETRALIA SOTTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la persona offesa NOME COGNOME, tramite il difensore e procuratore speciale, ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione assunta dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sottoposti ad indagini per vari reati, tra cui falsi e altro;
Rilevato che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza di archiviazione è rappresentato dal reclamo dinanzi al Tribunale proponibile soltanto per vizi di carattere processuale ex art. 410 bis cod. proc. pen.;
Considerato che il ricorso per cassazione non è consentito e che, peraltro, si deducono asseriti vizi motivazionali, non sindacabili neppure se valutati dal giudice competente ex art. 410 bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025