Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il PG chiede, riportandosi alla requisitoria già depositata, che la Corte di Cassazione, qualificata l’impugnazione proposta da COGNOME in data 21/03/2023 avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno il 22/02/2023 come ricorso per Cassazione, dichiari inammissibile il ricorso.’
udito il difensore
L’avvocato COGNOME conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno e l’accoglimento del ricorso di impugnazione della sentenza di primo grado.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 22 febbraio 2023 il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità – per quanto qui rileva – di COGNOME NOME per il reato di c all’art. 677 comma 1 e comma 3 compiutamente descritto nel capo di imputazione, ivi riportato, con condanna alla pena di euro 400,00 di ammenda.
1.1 In particolare la vicenda processuale di primo grado si è svolta nei confronti di 19 imputati e si incentra sulle conseguenze dell’avvenuto distacco (in data 8 marzo 2013) di pietre da una scarpata ubicata in Amalfi e posta a monte del fabbricato condominiale sito in INDIRIZZO Amalfi .
Tutti gli imputati risultano destinatari – per diversi motivi correlati ai titol proprietà – di una ordinanza sindacale del 17 maggio 2013 con cui veniva imposto di procedere a realizzare le opere provvisionali necessarie a scongiurare il pericolo.
1.2 Premesso che i lavori necessari a scongiurare il pericolo non sono stati mai effettuati, per quanto riguarda la posizione di COGNOME NOME dal capo di imputazione risulta che costui era comproprietario del fabbricato condominiale sito alla INDIRIZZO Amalfi.
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Avverso detta sentenza NOME proponeva ricorso per cassazione con atto del 21 marzo 2023.
2.1 Tuttavia sull’atto di ricorso si è pronunziata la Corte di Appello di Salerno, co sentenza emessa in data 3 novembre 2023, oggi impugnata. E’ accaduto che avverso la decisione di primo grado hanno proposto atto di appello NOME NOME e NOME NOME (parimenti condannati in primo grado alla sola pena dell’ammenda) e che la Corte di Appello ha ritenuto di applicare la disposizione di legge di cui all’art.580 cod.proc.pen., con trattazione del giudizio di secondo grado
e conferma della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, articolando tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento ed incompetenza funzionale della Corte di Appello.
Il ricorrente evidenzia che il solo mezzo di impugnazione ammissibile – ai sen dell’art. 593 comma 3 cod.proc.pen. – era il ricorso per cassazione.
Non poteva, pertanto, la Corte di Appello di Salerno convertire l’atto di ricor appello ai sensi dell’art.580 cod.proc.pen. ma al limite avrebbe dovuto qualificare come ricorso per cassazione gli altri atti di impugnazione.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio d motivazione in punto di responsabilità.
Il pericolo derivava da un fondo che sovrastava la proprietà condominiale del Prot come si deduce agevolmente dal contenuto del capo di imputazione.
Non poteva, pertanto, ritenersi che la disposizione incriminatrice si estenda ai soggetti comproprietari dell’immobile. Costoro non avevano alcuna possibilità d realizzare interventi di contenimento, su proprietà di altri. L’esi dell’ordinanza sindacale che era rivolta anche ai comproprietari dell’immobile n poteva ritenersi fonte di responsabilità per il reato di cui all’art.677 cod.pe
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in punto di responsabilità.
Non vi è risposta, in ogni caso, circa la doglianza relativa alla attribuzione escl di responsabilità, in caso di condominio, all’amministratore.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
4.1 La decisione di secondo grado va annullata per incompetenza funzionale del giudice della impugnazione.
Ed invero, pacificamente, la decisione di primo grado era esclusivamente ricorrib per cassazione in virtù del fatto che era stata applicata la sola pena dell’amme Nessuna possibilità di applicazione – in simile caso – dell’art.580 cod.proc poteva ipotizzarsi.
Ciò perché nel prevedere la conversione in appello del ricorso per cassazio (validamente formulato) in ipotesi di avvenuta proposizione di «diversi mezzi impugnazione avverso la medesima sentenza» il legislatore presuppone che il mezzo di impugnazione rappresentato dall’atto di appello (che radica il potere emettere sentenza da parte della Corte di Appello) sia ammissibile.
Lì dove l’atto di appello non sia ammissibile (come nel caso in esame) l’ processuale che la Corte di secondo grado è tenuta a compiere è quello del
‘qualificazione’ di tale atto – ai sensi dell’art.568 comma 5 cod.proc.pen. – in ricorso per cassazione, con trasmissione a questa Corte di legittimità.
4.2 Ciò posto, il Collegio rileva che va valutato l’originario atto di ricorso, avverso la sentenza di primo grado.
4.3 II ricorso è fondato.
Il Tribunale non ha esposto alcuna ragione – a sostegno della affermazione di responsabilità- diversa dalla constatazione della mancata esecuzione dei lavori di contenimento del rischio derivante dal dissesto della scarpata.
Ma il tema prioritario, al di là della notificazione della ordinanza sindacale, è quello della identificazione dei soggetti tenuti, ai sensi dell’art.677 comma 1 cod.pen., ad intervenire.
Su tale aspetto le obiezioni introdotte dal COGNOME impongono una ricognizione in fatto che non risulta mai realizzata e che va, pertanto, demandata al giudice di primo grado, con annullamento anche della decisione emessa dal tribunale di Salerno in data 22 febbraio 2023 e rinvio per nuovo giudizio (al medesimo Tribunale in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, valutato il ricorso proposto da COGNOME NOME, annulla la sentenza del Tribunale di Salerno del 22 febbraio 2023 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente