Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10467 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10467 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 4199/2026
CC – 12/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, avverso l’ordinanza del 28/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA/;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28 ottobre 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza di rigetto della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a NOME COGNOME, adottata dal medesimo Tribunale di sorveglianza;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non Ł prevista dalla legge l’impugnabilità, nonchØ privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 – 01);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
COGNOME COGNOME