Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 66 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 66 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3 settembre 2018 emessa dal Tribunale di Prato;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto – con cui si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso la sussisten cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dal delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, risp alle quali non sussisterebbero sufficienti riscontri – non è consentito in relazione alla tipo sentenza impugnata, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022