Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il 29/11/1997
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato in abitazione;
Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale essedo insufficienti a tal fine le sue impronte digitali su un portasapone dell’abitazione della persona offesa e non corrispondendo la sua fisionomia all’identikit da questa fornito;
Ritenuto tale motivo, reiterativo di quello già proposto in sede di appello, inammissibile poiché con esso, a fronte di una congrua motivazione da parte della decisione impugnata, la ricorrente vuole ottenere una rinnovata valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, infatti, che la Corte d’Appello, pur riconoscendo il valore solo indiziante delle impronte papillari, ha logicamente desunto la correlazione del rinvenimento delle stesse sull’oggetto nella casa della vittima con la ricorrente, atteso che questa non ha indicato alcuna ulteriore ragione per la quale avrebbe potuto ritenersi giustificata la presenza sul predetto oggetto delle impronte digitali;
Considerato che, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, in tema di prova penale, il rilievo di impronte papillari su un oggetto utilizzato dagli autori del reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un’eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest’ultimo (Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Cosco, Rv. 282795-02);
Rilevato che sia il secondo motivo – con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze generiche – che il terzo – con cui si lamenta l’applicazione della recidiva contestata – sono assolutamente aspecifici e, dunque, inammissibili poiché privi di un confronto con le articolate argomentazioni spese nel § 3.2. della decisione impugnata su entrambi gli aspetti (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/04/2025