Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11137 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Mammola (RC) il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale letta la memoria depositata il 10 gennaio 2026 dal difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/10/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, in riforma dellasentenza del Tribunale di Locri del 12/05/2021, dichiarava l’improcedibilità della azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 344 -bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento all’art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, rilevando come, nel caso di specie, essendo il reato per cui si procede stato accertato nel 2016, non potesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art 344 -bis cod. proc. pen.
Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ basato su motivo manifestamente infondato.
1.1. Dal capo di imputazione risulta che il reato contestato a NOME COGNOME ex artt. 633 e 639 -bis cod. pen. Ł stato «accertato il 22.06.20016 condotta tuttora permanente».
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. ha natura di reato permanente nel caso in cui l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene (Sez. 2, n.
37419 del 16/10/2025, Pg C/ COGNOME, Rv. 288849 – 01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, NOME, Rv. 277929 – 01; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019, non mass.).
Invero, in tema di invasione di terreni o edifici assume rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. Se per l’invasione, infatti, Ł sufficiente l’accesso contra ius nell’altrui immobile, per l’occupazione Ł indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto assume pertanto natura necessariamente permanente, poichØ Ł alla perdurante condotta del soggetto agente che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico, che cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna.
1.2. Nella specie, trattandosi di reato con contestazione cd. ‘aperta’, ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato (Sez. 2, n. 34677 del 22/07/2025, COGNOME, Rv. 288696 – 01; Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, dep. 2015, Patto, Rv. 261792 – 01; Sez. 1, n. 17265 del 08/04/2008, COGNOME, Rv. 239628 – 01; Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, P.G. in proc. COGNOME e altri, Rv. 267085 01 che ha correlativamente affermato che, qualora il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. aperta, il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado).
L’art. 344bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a ) della l. 134/2021, ha stabilito che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.
Deve aggiungersi che l’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 2 – dunque, quelle relative all’improcedibilità – si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi «a far data dall’ 1 gennaio 2020». Ciò, con l’ulteriore specificazione, espressa dal successivo comma 5, che, se il giudizio Ł sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre 2024 – come quello in esame-, i termini di cui all’art. 344 -bis cod. proc. pen. sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.
1.3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, correttamente dunque la Corte di appello ha dichiarato la improcedibilità dell’azione penale.
Infatti, il reato permanente si Ł consumato alla data della sentenza di primo grado e cioŁ in data successiva al 01/01/2020, e dunque, anche se per mero errore di calcolo il termine massimo Ł stato indicato come decorso alla data dell’11 luglio 2024 (anzichØ dell’11 ottobre 2024), il giudizio di appello Ł stato definito il 07/10/2025, oltre il termine massimo di tre anni fissato dall’art. 344 -bis cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente