Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43628 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43628 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio udito il difensore:
lAVV_NOTAIO, che si associa alle conclusioni del Proc. AVV_NOTAIO, si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, resa dal GUP del Tribunale di Palermo all’esito di rito abbreviato, ha confermato, tra l’altro e limitatamente a quanto di interesse nel presente procedimento, la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di furto aggravato ascrittigli ai capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni.
Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui invoca l’improcedibilità di tutti i reati per i quali è stato condannato, div procedibili a querela di parte in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 20 non ricorrendo quelle circostanze aggravanti che la novella normativa ha ritenuto idonee a fondare ancora la procedibilità d’ufficio.
Il ricorrente rappresenta che le denunce sporte dalle persone offese all’epoca dei fatti ed allegate al ricorso – non possono essere ritenute con valore di querela.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio per improcedibilità dei reati, depositando requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I reati per i quali si procede sono tutti qualificati come furti aggravati ai sensi del 625 cod. pen., disposizione variamente declinata, nelle imputazioni ritenute provate dai giudici di merito, e tuttavia mai costruita in relazione alle ipotesi che l’inter normativo introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – di modifica del terzo comma dell’art. 624 cod. pen. – ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilità d’uf (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell’art. 625, salvo que dell’esposizione a pubblica fede – in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte – e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625).
I reati ascritti all’imputato, pertanto, rientrano tutti nel novero di quelli proce querela di parte.
Ebbene, nel caso di specie, le querele per ciascuno degli episodi delittuosi per i quali ricorrente è stato condannato (vale a dire i capi 2,3,6,7,8,9,11 delle imputazioni) non sono mai state proposte, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nei termini assegnati dall’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, disposizione transitoria con la quale si è contemperato l’interesse punitivo della parte con le istan di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a
processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo le linee di indirizzo penale previste dall’art. 2, comma quarto, cod. pen.
Neppure le denunce proposte all’epoca dei fatti e presenti nel fascicolo del procedimento possono essere considerate atti aventi i contenuti di querela, poiché in nessun modo evocano la volontà punitiva delle parti al tempo coinvolte.
Il ricorrente, nell’atto di impugnazione che ha dato vita al processo in sede di legittimi ha rappresentato proprio lo snodo cruciale esistente tra la richiesta di applicazione della disciplina normativa penale più favorevole, oramai entrata in vigore al momento della proposizione del ricorso, e la mancanza di atti validi di querela di parte.
Deve applicarsi, pertanto, il principio secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a r divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698, in una fattispecie di furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica).
Il ricorso, successivo all’entrata in vigore del mutato regime di procedibilità e calibr proprio sulla richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevol prevista dalla cd. “riforma Cartabia”, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, proprio per considerazioni non è inammissibile, poiché altrimenti si sarebbe determinata l’impermeabilità alla novella normativa alle questioni di improcedibilità sopravvenuta (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 17/1/2023, COGNOME NOME, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, COGNOME, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273551). Viceversa, vale, in caso di ricorso non inammissibile, il criterio ermeneutico secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta d d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, quarto, cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749, in una fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un’ipotesi di ricorso inammissibile).
2.1. L’epilogo decisorio, pertanto, alla luce delle premesse sinora sintetizzate, non può che essere quello dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente ai capi 2,3,6,7,8,9, 11 delle imputazioni, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, dovendosi applicare la
disciplina sopravvenuta e più favorevole, prevista dalla nuova formulazione dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. in seguito all’intervento di novella di cui al d.lgs. n. 150 del 202
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente ai capi 2,3,6,7,8,9, 11 delle imputazioni, perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 21 settembre 2023.